Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la necessità di formulare motivi di impugnazione chiari, specifici e pertinenti. Quando un appello si rivela generico o mira a una semplice rivalutazione delle prove già esaminate, il suo destino è segnato, trasformandosi in un ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre spunti cruciali non solo sulla tecnica redazionale dei ricorsi, ma anche sul modo in cui vengono trattate le richieste di attenuanti generiche.
I Fatti del Caso: Un Appello contro una Condanna
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. L’imputato, condannato per il reato previsto dall’art. 629 c.p. (estorsione), ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Suprema Corte, sollevando diverse questioni, tra cui la qualificazione giuridica dei fatti e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei requisiti formali e sostanziali che ogni impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità.
Il Primo Motivo: Tentativo di Rivalutazione del Merito
Il primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica, è stato giudicato privo di “concreta specificità”. Secondo i giudici, più che contestare un errore di diritto, il ricorrente tentava di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove. Questo approccio è estraneo al giudizio di legittimità, il cui compito non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non individua specifici travisamenti probatori, ma si limita a criticare l’interpretazione del giudice di merito, è destinato a diventare un ricorso inammissibile.
La Mancanza di Correlazione e Specificità
La Corte ha inoltre sottolineato la mancanza di correlazione tra le argomentazioni complesse della sentenza d’appello e i motivi, piuttosto generici, posti a fondamento dell’impugnazione. Ai sensi dell’art. 581 del codice di procedura penale, un ricorso deve contenere l’enunciazione puntuale delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione che si contesta, pena, appunto, l’inammissibilità.
Un Ricorso Inammissibile e la Questione delle Attenuanti Generiche
Un altro punto cruciale della decisione riguarda il rigetto della richiesta di attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La Corte ha definito il motivo “manifestamente infondato”, allineandosi alla consolidata giurisprudenza.
L’Onere della Prova a Carico del Ricorrente
Spetta alla parte interessata dedurre specificamente gli elementi di segno positivo che potrebbero giustificare la concessione delle attenuanti. Una richiesta generica, non supportata da argomentazioni concrete, non impone al giudice un obbligo di motivazione analitica. In questo caso, il giudice di merito può rigettare la richiesta con un semplice riferimento all’assenza di elementi positivi o persino in modo implicito, motivando adeguatamente il trattamento sanzionatorio complessivo. Esattamente quanto accaduto nella vicenda in esame.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che i motivi di ricorso erano del tutto generici e privi dei requisiti di specificità richiesti dalla legge. Il primo motivo era un tentativo mascherato di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, mentre il motivo sulle attenuanti generiche non era supportato da alcuna argomentazione specifica. La mancanza di una critica puntuale e pertinente alla motivazione della sentenza impugnata ha reso l’intero ricorso non meritevole di un esame nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia conferma che la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza di condanna. È indispensabile individuare precisi vizi di legge o di motivazione, argomentandoli in modo specifico e correlandoli puntualmente al testo del provvedimento impugnato. In assenza di tali requisiti, l’esito più probabile è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti di specificità previsti dalla legge (art. 581 c.p.p.), ad esempio se i motivi sono generici, non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, o se tentano di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa deve fare l’imputato per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche?
L’imputato ha l’onere di dedurre specificamente gli elementi positivi (come il comportamento processuale, la vita anteatta, le circostanze del reato) che possano giustificare una riduzione della pena. Una richiesta generica, non supportata da argomenti concreti, può essere legittimamente respinta dal giudice anche con una motivazione sintetica o implicita.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12556 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORTORICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ì
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 3 e 4);
considerato che le doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilit dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correla congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME;
osservato che l’ultimo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell’ipotesi in cui la parte interessata non assolva all’onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell’applicazione della circostanza di cui all’art. 62-bis cod pen., tale richiesta generica deve ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzioNOMErio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.