Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3279 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3279 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 07/03/1993
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 23/01/1987
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen., oltre a privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manca di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2 Bell’Arte, Rv. 253214 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramen riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8 – 10);
considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta l’applicazione dell’aumento per la recidiva ed il diniego delle attenuanti generiche, oltre ad e privo di concreta specificità, è manifestamente infondato;
che, quanto alla recidiva, l’onere argomentativo del giudice può ritener adeguatamente assolto laddove sia esaminata l’esistenza non solo del presuppost formale, ma anche di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza dalla più elevata capacità a delinquere del reo, ovverosia laddove il giudice a esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perduran inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno p commissione del reato sub iudice;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario c il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ne
ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rima disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci (si veda, in particolare, pag. 10);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.