Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È fondamentale che l’atto di appello sia formulato in modo preciso e dettagliato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge. Questo caso, relativo a una condanna per sostituzione di persona, offre importanti spunti sulla corretta redazione degli atti processuali.
I Fatti del Caso: La Condanna per Sostituzione di Persona
Il caso ha origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti di un’imputata, ritenuta responsabile del reato di sostituzione di persona. Insoddisfatta della decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e una scorretta valutazione del quadro probatorio che aveva portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 12044/2024, ha respinto il ricorso senza entrare nel merito della questione, dichiarandolo inammissibile. La decisione si basa su due pilastri procedurali fondamentali che ogni avvocato deve conoscere.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella genericità e indeterminatezza del ricorso. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione si limitava a criticare la sentenza senza indicare in modo specifico quali elementi probatori fossero stati valutati erroneamente o perché la motivazione del giudice di merito fosse illogica. L’articolo 581 del codice di procedura penale richiede che i motivi di appello siano specifici, consentendo al giudice superiore di comprendere esattamente quali punti della decisione vengono contestati. Un’impugnazione che non rispetta questo requisito non permette alla Corte di esercitare il proprio sindacato e viene, pertanto, dichiarata inammissibile.
L’inammissibilità del Ricorso “Ante Diem”
Il secondo, e altrettanto cruciale, motivo di inammissibilità è legato alla tempistica. La Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano stati presentati prima che la Corte d’Appello depositasse le motivazioni della sua sentenza. Un ricorso presentato “ante diem”, cioè prima del tempo, è per sua natura generico. Non conoscendo le argomentazioni logico-giuridiche che sorreggono la decisione impugnata, è impossibile formulare critiche specifiche e pertinenti. La giurisprudenza, citando una storica sentenza del 1985, è costante nel ritenere inammissibili tali impugnazioni premature.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono un chiaro monito sull’importanza del rigore formale e sostanziale nella redazione degli atti di impugnazione. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per garantire il corretto funzionamento del sistema giudiziario. Essa permette al giudice dell’impugnazione di concentrarsi sui punti controversi, evitando un riesame generale e indiscriminato dell’intero processo. Inoltre, la regola che vieta i ricorsi “ante diem” assicura che il dibattito processuale si svolga sulla base di argomentazioni complete e ponderate, e non su mere congetture riguardo alle ragioni di una decisione non ancora nota.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce due principi cardine del diritto processuale penale. Primo, un ricorso deve essere specifico, dettagliato e autosufficiente, indicando chiaramente le ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono. Secondo, non si può impugnare efficacemente una sentenza senza conoscerne le motivazioni. Per l’imputata, questa declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per i professionisti del diritto, rappresenta un prezioso promemoria sulla necessità di attendere il deposito delle motivazioni e di redigere atti di impugnazione che rispondano pienamente ai requisiti di specificità imposti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era generico, in quanto non specificava gli elementi probatori contestati, e perché i motivi erano stati presentati prima del deposito delle motivazioni della sentenza impugnata, rendendolo prematuro.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non indica in modo chiaro e specifico le ragioni di critica alla sentenza impugnata, come previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Non consente al giudice di individuare i punti della decisione che si contestano e le ragioni per cui si ritiene che essa sia errata.
È possibile presentare un ricorso prima che siano depositate le motivazioni della sentenza impugnata?
No. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, un’impugnazione presentata prima del deposito della motivazione della sentenza è inammissibile. Essendo impossibile conoscere le ragioni della decisione, i motivi del ricorso non possono essere specifici e pertinenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12044 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di sostituzione di persona;
2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 2 in cui il giudice di merito ben chiariva quali elementi probatori fossero a fondamento della responsabilità dell’imputata), non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato, inoltre, che secondo la giurisprudenza di legittimità “è inammissibile l’impugnazione i cui motivi siano stati presentati prima che sia stata depositata la sentenza contenente la motivazione. Trattasi, infatti, di motivi di gravame ante diem sicché essi non possono ritenersi specifici, in violazione dell’art. 201, settimo comma cod. proc. pen.” (Sez. 1, Sentenza n. 8903 del 17/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985 ) Rv. 170666);
4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024 Il consigliere estensore
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Il Presidente