Ricorso Inammissibile in Cassazione: La Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la genericità dei motivi conduce inesorabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo significa che, se le censure non sono articolate in modo dettagliato, i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione. Analizziamo questa decisione per comprendere quali sono i requisiti essenziali per un ricorso efficace e quali errori evitare.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato in concorso, emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello. La pena inflitta all’imputato era di quattro anni di reclusione e una multa. Non accettando la decisione, la difesa ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione per una presunta carenza dell’apparato argomentativo della sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Genericità Fatale
Il punto cruciale della vicenda risiede proprio nella formulazione del ricorso. La difesa si è limitata a lamentare in modo generico un difetto di motivazione e una mancata risposta alle obiezioni già sollevate nell’atto di appello. Tuttavia, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, non sono state fornite indicazioni precise:
* Non sono state specificate le carenze o le omissioni argomentative della sentenza impugnata.
* Non sono state indicate le illogicità nel percorso motivazionale seguito dai giudici d’appello.
* Non sono stati formulati riferimenti concreti alla fattispecie specifica, rendendo la doglianza astratta e non pertinente al caso di specie.
Questo approccio ha trasformato il ricorso in un atto privo della necessaria specificità, requisito fondamentale per poter essere esaminato dalla Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione: I Requisiti per un Ricorso Ammissibile
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, seguendo un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno chiarito che non è sufficiente lamentare l’omessa valutazione di una tesi difensiva alternativa. È invece indispensabile indicare con precisione le carenze, le omissioni o le illogicità della motivazione che si contesta, dimostrando come queste abbiano un’incidenza negativa sulla capacità dimostrativa delle prove a carico.
Il ricorso per Cassazione deve, infatti, contenere una prospettazione chiara e puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che si intendono sottoporre a verifica. In assenza di tali elementi, l’atto di impugnazione perde la sua funzione e non può essere accolto.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono squisitamente procedurali e si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha richiamato due importanti precedenti giurisprudenziali per sostenere la propria tesi. In primo luogo, ha evidenziato che un ricorso è inammissibile se si limita a contrapporre una propria versione dei fatti a quella accolta nella sentenza, senza individuare vizi logici o giuridici concreti nel ragionamento del giudice. In secondo luogo, ha ribadito che il ricorso deve essere ‘autosufficiente’, ovvero deve contenere tutti gli elementi necessari a comprenderne le censure, senza che il giudice debba ricercare atti o documenti esterni.
La genericità, pertanto, non è un mero difetto formale, ma un vizio sostanziale che impedisce alla Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione di controllo di legittimità sulle decisioni dei giudici di merito. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa violazione procedurale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione cruciale per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione non può essere superficiale. È fondamentale un’analisi approfondita della sentenza impugnata per individuare con precisione chirurgica i vizi di legittimità. Lamentarsi genericamente di una ‘motivazione carente’ è una strategia destinata al fallimento. Per avere una possibilità di successo, è necessario articolare le proprie doglianze in modo chiaro, dettagliato e ancorato agli atti processuali, dimostrando in che modo le presunte falle logiche o giuridiche abbiano compromesso la correttezza della decisione.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a lamentare un difetto di motivazione o una mancata risposta a censure precedenti senza articolare la doglianza in termini sufficientemente dettagliati, senza formulare riferimenti alla fattispecie concreta e senza indicare precise carenze, omissioni o illogicità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso determinata in tremila euro, alla Cassa delle ammende, salvo sussistano ipotesi di esonero.
Cosa deve contenere un ricorso per Cassazione per superare il vaglio di ammissibilità?
Deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. È necessario indicare in modo specifico le carenze, le omissioni argomentative o le illogicità della motivazione che si ritiene inficino la decisione, dimostrandone l’impatto negativo sulla capacità dimostrativa delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DIECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 19 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di anni quattro di reclusione ed euro milleduecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen..
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla carenza dell’apparato motivazionale.
3. Il ricorso è generico.
In relazione all’unico motivo di ricorso, la difesa si limita a dedurre un difetto motivazionale e l’omessa risposta alle censure prospettate con l’atto di appello, senza articolare tale doglianza in termini sufficientemente dettagliati e senza formulare riferimenti alla fattispecie concreta posta all’esame dell’organo giudicante.
Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione cli questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, COGNOME, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.