Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10358 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FASANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vìzio motivazìOnale in relazione ag’affermgzione di responsabilità per la mancanza Mreleffterite nogettivu e dì quello saggettiih5 dei rent° d! cLit aiVart. GLYPH e eari un secondo motivo in relazione al mancato riconoscimento delle Circostanze atténuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Quanto alla denunzia di violazione dell’art 192 cod. proc. pen. va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità.
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso
codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse al motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo a! motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, COGNOME., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, COGNOME, Rv. 195306).
Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, COGNOME Rv. 280027 (pag. 29) « … la specificità del motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), dett in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l’ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la “violazione di legge” di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali “stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o de cadenza”, sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “da testo del provvedimento impugNOME ovvero da NOME atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” , laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte d legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugNOME contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad NOME atti del processo specificamente indicati nei motivi di
gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione».
Inoltre, va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.,
Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, COGNOME Rv. 280027 (pag. 30) hanno recentemente chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzioNOME a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielabora l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione», non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, COGNOME, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME ed NOME, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, COGNOME ed NOME, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606 cod. proc. pen. il “Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e RAGIONE_SOCIALE sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell’8/5/2012, COGNOME ed altro, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, COGNOME ed NOME) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legitti del provvedimento impugNOME, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa.
Sempre Sez. Unite COGNOME pag. 32 della motivazione concludono, perciò, che: «difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen.
il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, COGNOME, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518). Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l’art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata..»
Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare (cfr. pag. 2) degli elementi che li hanno portati a confermare la sussistenza del reato in contestazione sia in relazione all’elemento oggettivo che soggettivo, con particolare rilievo logicamente attribuito alla circostanza che lo stato di convivenza rendesse inconcepibile che il dichiarante non conoscesse la situazione reddituale della famiglia, che comunque aveva l’obbligo di verificare prima di presentare l’istanza. .
Pienamente motivata è anche la riduzione per le concesse circostanze attenuanti generiche nella misura di tre e non di quattro mesi, alla luce dei precedenti penali da cui è gravato l’odierno ricorrente (tre condanne per il reato dì furto, e altre per minaccia, violenza privata ed altro), tenuto conto del costante orientamento di legittimità secondo cui deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell’applicazione di un’attenuante, anche attraverso la sola adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (cfr. Sez. 4, n. 54966
del 20/09/2017, COGNOME, Rv. 271524; così sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, COGNOME e NOME, Rv. 211583).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il C nsigliere este ore
GLYPH
Il Presi ente