Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti alla critica delle sentenze
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente essere in disaccordo. È necessario articolare critiche precise, pertinenti e capaci di confrontarsi con le ragioni del giudice. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e ripetitivi. Questa decisione offre spunti importanti sui requisiti di specificità che ogni atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi di doglianza erano tre e toccavano punti cruciali del processo penale:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. Un’erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese, considerate decisive per l’affermazione della responsabilità penale.
3. Un errato giudizio di bilanciamento delle circostanze, con specifico riferimento al riconoscimento della recidiva in regime di equivalenza.
L’imputato, in sostanza, contestava la decisione dei giudici di merito su più fronti, chiedendo alla Suprema Corte una revisione delle valutazioni operate.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un vizio procedurale dirimente: la mancanza di concreta specificità dei motivi proposti. Secondo i giudici, il ricorso si limitava a prefigurare una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, utilizzando criteri diversi da quelli legittimamente adottati dai giudici dei gradi precedenti. Questo tipo di operazione è preclusa in sede di legittimità, dove il compito della Corte non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorso fosse inammissibile. In primo luogo, i motivi erano una mera riproposizione di quelli già presentati in appello, senza un reale confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La mancanza di specificità non è solo sinonimo di genericità, ma anche di assenza di correlazione tra le critiche mosse e la complessità della decisione che si intende contestare. Un ricorso, per essere ammissibile, non può ignorare le spiegazioni fornite dal giudice, ma deve attaccarle punto per punto, evidenziandone le eventuali criticità logiche o giuridiche.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente e approfonditamente motivato le proprie scelte su tutti i punti contestati: aveva spiegato perché non sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., aveva giustificato l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e aveva chiarito le ragioni del giudizio di bilanciamento con la recidiva. Il ricorrente, invece di contestare queste specifiche argomentazioni, si è limitato a riproporre la propria versione, rendendo il suo ricorso un tentativo sterile di ottenere un terzo grado di giudizio di merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un principio cardine del sistema delle impugnazioni: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, l’atto deve essere redatto con rigore, indicando con precisione i vizi della sentenza e confrontandosi dialetticamente con la sua motivazione. Qualsiasi tentativo di sollecitare una nuova e diversa lettura delle prove è destinato a fallire. Questa ordinanza serve da monito per i difensori: l’efficacia di un’impugnazione dipende dalla sua capacità di individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti, non dalla semplice riproposizione di tesi già respinte. La conseguenza di un ricorso generico, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di concreta specificità. Si limitava a riproporre i motivi già presentati in appello senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è privo di specificità?
Significa che il motivo è generico, non individua con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della decisione contestata e non si correla con le ragioni esposte dal giudice. In pratica, non attacca la motivazione della sentenza in modo pertinente e puntuale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il ricorso con i suoi tre motivi, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., alla erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese quanto alla prova della penale responsabilità, al giudizio di bilanciamento, con particolare riferimento al riconoscimento della recidiva in regime di equivalenza, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motivi appello e in assenza di confronto con la motivazione), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutto conforme tra loro, hanno ampiamente ed approfonditamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 quanto all’art. 131-bis cod. pen., pag. 11 quanto alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle persone offese, pag.11-12 quanto al giudizio di bilanciamento con la recidiva);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.