Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti stringenti. Un ricorso inammissibile viene rigettato senza nemmeno entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di tentato furto aggravato. Non rassegnato alla condanna, l’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi. Con il primo, sosteneva la violazione di legge riguardo alla mancata applicazione dell’istituto della desistenza volontaria. Con il secondo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti entrambi inammissibili, ponendo fine al percorso giudiziario dell’imputato. La decisione si basa su principi consolidati della procedura penale che ogni difensore dovrebbe conoscere a fondo per evitare un esito così sfavorevole.
La Genericità del Primo Motivo: la Desistenza Volontaria
Il primo motivo è stato giudicato ‘generico’ dai giudici. Perché? L’imputato, nel suo ricorso, si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo comportamento viola il requisito della ‘specificità’. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di doglianze già esaminate; deve invece costituire una critica argomentata e puntuale della sentenza impugnata, evidenziando specifici errori di diritto o vizi di motivazione. In assenza di questa critica mirata, il motivo è privo della sua funzione tipica e, di conseguenza, inammissibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Logicità della Motivazione
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha sottolineato che, in sede di legittimità, non è possibile riesaminare il merito delle decisioni dei giudici precedenti, a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente per negare le attenuanti. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, dedotto dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri. La motivazione era quindi esente da vizi logici e la censura è stata giudicata infondata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La motivazione della Suprema Corte si fonda su due pilastri della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone al ricorrente di andare oltre la mera ripetizione di argomenti già vagliati. Il ricorso deve dialogare criticamente con la sentenza impugnata, non ignorarla. In secondo luogo, il principio dell’autosufficienza della motivazione del giudice di merito, specialmente in tema di attenuanti generiche. Se la motivazione del diniego è logica e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi agito in conformità con la sua giurisprudenza costante, citando numerosi precedenti a supporto della sua decisione.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere un ricorso in Cassazione con la massima cura e precisione. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato dell’ultima possibilità di far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in questo caso a 3.000 euro. La lezione è chiara: per contestare efficacemente una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche, pertinenti e giuridicamente fondate.
 
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo del requisito della specificità, ovvero se i motivi presentati sono generici e si limitano a ripetere argomentazioni già discusse e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che sono fondati su argomenti puramente reiterativi di ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grado precedente. Un motivo generico omette di assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Il giudice deve sempre motivare il diniego di tutte le attenuanti richieste?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, poiché la loro valutazione disattende o supera tutti gli altri.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34543  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell’istituto della desistenza volontaria – è generico, perché fondato su argomenti puramente reiteravi delle medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; esso è dunque privo del requisito della specificità, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.