Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici per Evitare una Condanna Definitiva
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più sfavorevoli per chi decide di impugnare una sentenza. Significa che il giudice non entrerà nemmeno nel merito della questione, fermandosi a un vizio preliminare dell’atto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso possa portare a questa drastica conseguenza, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate in primo grado per il reato di invasione di terreni ed edifici (art. 633 del codice penale), vedevano confermata la loro sentenza dalla Corte di Appello. Non arrendendosi, decidevano di presentare un ricorso congiunto alla Suprema Corte di Cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
Il loro tentativo, tuttavia, si è scontrato con una valutazione preliminare che ne ha decretato la fine ancor prima di iniziare la discussione nel merito. L’unico motivo di ricorso presentato è stato infatti giudicato non conforme ai requisiti di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati. Di conseguenza, non solo ha reso definitiva la condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Secondo la Suprema Corte, il ricorso presentato era ‘generico per indeterminatezza’. In altre parole, gli imputati si erano limitati a formulare delle censure generiche contro la sentenza della Corte d’Appello, senza però indicare quali specifici elementi o passaggi della motivazione fossero, a loro avviso, errati o illogici. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta ‘logicamente corretta’, i ricorrenti non hanno fornito al giudice dell’impugnazione gli strumenti per ‘individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’.
In sostanza, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore; è indispensabile spiegare in modo dettagliato e puntuale perché la decisione precedente sia sbagliata, confrontandosi direttamente con le argomentazioni del giudice che l’ha emessa.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è un semplice atto di dissenso, ma un’analisi critica e argomentata. Un ricorso inammissibile per genericità non è un errore da poco, ma una carenza strutturale che impedisce al processo di proseguire. Le implicazioni pratiche sono severe: la sentenza di condanna diventa definitiva e si aggiungono ulteriori oneri economici a carico degli imputati. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e ben argomentati, che dialoghino criticamente con la sentenza che si intende contestare, pena la chiusura immediata del caso.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
Se un ricorso è giudicato generico e indeterminato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quale requisito legale non è stato rispettato dai ricorrenti?
I ricorrenti non hanno rispettato il requisito previsto dall’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale, che impone di indicare in modo specifico i motivi dell’impugnazione. Il loro ricorso non ha specificato gli elementi concreti alla base delle censure, impedendo al giudice di valutare i rilievi.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2854 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 23/02/2023 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 20/01/2022, nella parte in cui li condannava per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
La Presidente