Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sulla Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione nel processo penale. Un ricorso inammissibile non è solo un esito processuale negativo, ma la conseguenza diretta di una stesura carente dei requisiti di specificità imposti dalla legge. La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2414/2024, ha ribadito con fermezza la necessità di formulare motivi di ricorso chiari, determinati e non meramente assertivi.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile di aver fornito generalità non veritiere, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato la sua colpevolezza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorrente basava la sua difesa su tre motivi principali:
1. Una contestazione generica dell’affermazione di responsabilità, suggerendo un’ipotetica e non provata “confusione” tra lui e suo fratello da parte degli agenti operanti.
2. Un presunto vizio di motivazione riguardo al riconoscimento della recidiva, contestando la valutazione del suo precedente penale.
3. Un ulteriore vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è interamente inammissibile.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda sull’applicazione rigorosa dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. Un ricorso inammissibile è, quindi, quello che non riesce a instaurare un dialogo critico e puntuale con la sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziandone la debolezza strutturale.
Il Primo Motivo: L’Indeterminatezza dell’Appello
Il primo motivo è stato giudicato “estremamente generico per indeterminatezza”. Il ricorrente non ha indicato elementi specifici per contrastare la motivazione, logicamente corretta, della sentenza d’appello. Limitarsi a ipotizzare una “confusione” senza fornire alcun supporto probatorio o argomentativo non consente al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. L’appello deve individuare i punti deboli della sentenza, non limitarsi a manifestare un dissenso generico.
Il Secondo e Terzo Motivo: Manifesta Infondatezza ed Evanescenza
Anche gli altri due motivi sono stati respinti con motivazioni altrettanto nette. Il secondo, sulla recidiva, è stato considerato “manifestamente infondato” perché la Corte territoriale aveva correttamente ancorato la sua valutazione sulla pericolosità sociale del prevenuto. Il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato definito “altrettanto evanescente” e “del tutto indeterminato”. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è un’istanza di riesame totale del processo, ma un controllo mirato sulla correttezza giuridica e logica della decisione precedente. Un ricorso che si limita a contestazioni vaghe, indeterminate o assertive è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione funge da monito per la difesa, sottolineando l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, argomentati e capaci di confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza, pena la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Nel caso specifico, è risultato privo della specificità dei motivi, ovvero non indicava in modo chiaro e puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione, rendendo impossibile per la Corte esercitare il proprio controllo.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le contestazioni sono vaghe, indeterminate e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ad esempio, sostenere una ‘ipotetica confusione’ senza fornire alcun elemento concreto a supporto è considerato un motivo generico e, come tale, non ammissibile.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a considerare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o più rilevanti per la sua decisione, implicitamente disattendendo o superando tutti gli altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri, quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (se non una ipotetica ed insussistente “confusione” tra l’imputato e il fratello, attribuibile a operanti), non consentendo, pertanto, al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, fondato SIJ presunto vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della contestata recidiva è per un verso fuori fuoco, dal momento che richiama i vizi di cui all’art. 606 lett. b) e d) c.p.p. ch non attengono a quello della motivazione, e per altro verso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, in armonia coi principi di diritto enunciati dall giurisprudenza di questa Corte, con motivazione non illogica, ancorato la valutazione del grave precedente penale alla concreta manifestazione di pericolosità sociale del prevenuto;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, peraltro altrel:tanto evanescente, fondato su presunto vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è a sua volta del tutto indeterminato e, comunque, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag.3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.