Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26784 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26784 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MARINO il 14/02/1979 NOME COGNOME nato a NOALE il 25/08/1975
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
rilevato che tutti i motivi sono meramente ripetitivi e ‘di stile’, tesi alla
rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, diretti alla riproposizione della versione difensiva perché incapaci di elaborare, sul piano
concettuale, alcuna deduzione che ‘sposti’ l’oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in
questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta – e non ‘mera’
o ‘semplice’ o ‘sola’ – illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la enfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell’art. 192 cod. proc.
pen. -norma di natura processuale- per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti
all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati
ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 – 04);
osservato che, a dimostrazione della approssimazione redazionale del ricorso, il terzo motivo, oltre che formulato in termini assolutamente vaghi, non si confronta non solo con la motivazione, ma nemmeno con l’atto di appello, tanto da formulare un motivo nuovo (sull’entità della pena) non dedotto in precedenza, esponendosi quindi alla sanzione dell’inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il / ricorsa; e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025
Il Cons’gliere:estensore
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Il Presidente