Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24013 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24013 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo, secondo, terzo motivo di ricorso, articolati in modo del tutto reiterativo rispetto ai motivi di appello, in punto di correlazione e contestazione della corrispondenza tra fatto imputato e fatto oggetto di procedimento e condanna ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., accertamento della responsabilità, di ricorrenza e prova dell’elemento soggettivo a titolo di concorso, di ricorrenza dello stato di necessità e possibilità di applicare al caso concreto la disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen., risultano privi di concreta specificit oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, sicché tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01);
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata della condotta posta in essere in concorso con il coniuge (si vedano pagg.3 e seg., dove è stata valorizzata la modalità della occupazione, la diretta riferibilità dell’immobile allo IACP, la mancanza di valido titolo al fine di introdursi in tale immobile, la assenza di specifica allegazione quanto alla asserita ricorrenza dello stato di necessità, tanto da rimanere tale considerazione difensiva una mera affermazione in assenza di qualsiasi dato concreto a supporto);
considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione della condotta imputata sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’a
581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlat
congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
osservato che quarto motivo di ricorso, con il quale si censura il trattamento
sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione di sanzioni sostitutive, non è stato proposto in appello (avendo la Corte evidenziato la
richiesta di applicazione della sola sanzione pecuniaria e non di una sanzione sostitutiva) con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, come
emerge anche dal riepilogo dei motivi di appello in alcun modo contestato dalla ricorrente;
atteso che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire,
che deve ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che lamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestare
specificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, che non abbia dato conto della formulazione del motivo
asseritamente rimasto non valutato (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME,
Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, COGNOME, n.m.).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025.