Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e argomentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità venga respinto, ribadendo i principi fondamentali sulla specificità dei motivi di appello.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo articolato in due distinti profili.
Il primo profilo contestava la sussistenza stessa della sua responsabilità penale, mentre il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la colpevolezza o la concessione delle attenuanti), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato nel dettaglio le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due profili del motivo di ricorso.
Per quanto riguarda la contestazione sulla responsabilità penale, i giudici hanno ritenuto il motivo non solo generico, ma anche privo di specificità. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre delle censure che erano già state attentamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva già dato atto della condotta concreta posta in essere dall’imputato. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di argomenti già vagliati, ma deve individuare vizi specifici (come violazioni di legge o difetti di motivazione) nella decisione di secondo grado.
Anche il secondo profilo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato aspecifico. La Corte d’Appello aveva motivato in modo puntuale e logico la decisione di non concedere le attenuanti, sottolineando l’assenza totale di elementi valutabili a favore dell’imputato. Il ricorso, invece di contestare specificamente questo ragionamento, lo ignorava, senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito già compiuti e adeguatamente motivati dai giudici precedenti.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito sull’importanza della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile è un’occasione persa per far valere le proprie ragioni. Per superare il vaglio di ammissibilità, un’impugnazione deve essere una critica mirata e argomentata della sentenza che si contesta. Non basta esprimere il proprio disaccordo; è indispensabile dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato, confrontandosi direttamente con la sua motivazione. In assenza di questa specificità, il ricorso è destinato a essere respinto senza neppure un esame nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi di specificità, limitandosi a riproporre censure già esaminate dalla Corte d’Appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo non identifica in modo preciso e dettagliato gli errori della decisione che si contesta, ma si limita a lamentele generiche senza misurarsi con il ragionamento logico-giuridico sviluppato dal giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31163 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31163 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Thabit
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che il primo profilo dell’unico motivo del ricorso, concernente la violazione di legge quanto alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto si limita a censure già vagliate dalla Corte territoriale (v. in particolare p. 2-3 là dove si dà atto della condotta concretamente posta in essere dal ricorrente al fine di valutare l’entità della violazione);
Ritenuto che il secondo profilo dell’unico motivo del ricorso, relativo alla violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta, altresì, aspecifico in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea l’assenza di alcun elemento valutabile a suo favore (v. p. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025