Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un’attività che richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare i requisiti formali, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo provvedimento offre un chiaro esempio di come la genericità di un atto di appello possa precludere l’esame nel merito della questione, con conseguenze significative per l’imputato.
I Fatti: Una Condanna per Furto in Abitazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile per indeterminatezza
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dell’atto di impugnazione presentato. Secondo i giudici, il ricorso era affetto da ‘genericità per indeterminatezza’.
In altre parole, l’atto non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Il ricorrente, pur criticando la sentenza, non aveva specificato quali elementi concreti stessero alla base della sua censura, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte è netta: di fronte a una sentenza d’appello la cui motivazione appariva logicamente corretta e coerente, il ricorso si limitava a una critica generica, senza individuare passaggi argomentativi specifici da contestare. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone punto per punto le argomentazioni ritenute errate. Un’impugnazione che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza confrontarsi criticamente con la decisione contestata, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Non basta dissentire da una sentenza; è necessario articolare le proprie critiche in modo chiaro, preciso e pertinente, indicando gli elementi fattuali e giuridici che le supportano. La conseguenza della genericità non è solo la mancata revisione del giudizio, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammonta a tremila euro. Questa ordinanza funge da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente ineccepibili, che consentano un effettivo esercizio del diritto di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava specificamente gli elementi a sostegno della censura mossa alla sentenza impugnata, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘genericità’ di un ricorso?
Per genericità si intende la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione. Il ricorso non deve limitarsi a una critica generale della sentenza, ma deve individuare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano la richiesta, permettendo al giudice di comprendere i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31100 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31100 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAPACI il 08/05/1967
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto in abitazione;
Ritenuto che il ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 luglio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente