Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30908 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30908 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
Ogg i,
sul ricorso proposto da:
Russo NOME nato a NAPOLI il 04/04/1972
IL FUNZIONA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità avverso la sentenza del 28/05/2024 della Corte d’appello di Napoli Luan
R SET. 2025
Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 28/05/2024, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale COGNOME NOME è stato condannato per il reato di cui all’art. 348, cod. pen., per aver detenuto, in concorso con COGNOME Antonio, n.8850 DVD, provento del delitto di illecita duplicazione.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME e ne ha chiesto l’annullamento formulando un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione, posto che non vi è prova che il reato presupposto di duplicazione e riproduzione delle opere tutelate dal diritto d’autore non sia stato posso in essere dal ricorrente o che vi abbia in qualche modo concorso nella realizzazione. Inoltre, il ricorrente evidenzia l’assenza di apporto fornito rispetto alla realizzazione dell’evento, posto che, al momento dell’effettuazione dei controlli, egli si trovava all’interno del locale intent
sistemare i CD e DVD sugli scaffali mentre il correo deteneva le chiavi del portone del suddetto locale.
Non è stato effettuato alcun accertamento sui CD e DVD, onde accertarne l’illecita duplicazione, ma ne è stata verificata soltanto la nnera funzionalità elemento che,, tuttavia x- non costituisce, in punto di fatto, un presupposto legittimante la qualificazione della condotta. Lamenta altresì la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con prevalenza sulla contestata recidiva, contestando il giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale, in replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Come evidenziato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, il ricorso è generico e solleva doglianze non dedotte con i motivi di appello, posto che il ricorrente solleva in modo pronniscuo plurimi vizi di motivazione e violazioni di legge sostanziale e processuale.
Si ricorda che l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specific delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso, concernenti in modo cumulativo vizi della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
La denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricors inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzio di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez.1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541).
Si è infatti ritenuto, anche recentemente, che il ricorrente che intende denunciare .contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri : , ha l’onere – sanzionato a
pena di a-specificità, e quindi di inannmissibilità, del ricorso – di indicare su qua profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in
quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità l funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo
indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i m aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di
legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez.2,
n.38(376 del 24/05/2019, Rv. 27751).
Inoltre, anche prescindendo da tali rilievi, si rileva che la questione della omessa verifica sui
CD e DVD
oggetto di sequestro non è stata sollecitata con l’atto
di appello, che concerneva il contributo materiale fornito e la disponibilità del locale e delle merci ivi detenute (motivo 1), l’assenza di prova del concorso nel reato
presupposto e l’affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione
(motivo 2) e l’attenuante di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. La doglianza è
pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 606
comma 3
cod. proc. pen.
Si osserva inoltre che il giudice a quo ha inferito, dal fatto che nel locale non sono stati rinvenuti strumenti atti alla duplicazione dei supporti informatici, che ricorrente non abbia partecipato alla realizzazione del reato presupposto. Pertanto, il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, vorrebbe ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, · sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.
2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 07/02/2025