Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12869 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12869 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a AVERSA il 26/07/1996
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., generi il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicament corretta (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), si limita a dedurre il vizio di motivazione co affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difett specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi cri rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei mot implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01)
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche, non è consentito; i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la mancanza di elementi favorevoli a mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il rigett beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positi (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
Il Presidente