Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione in Cassazione Viene Respinta
Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più netti nel processo penale, e l’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ne offre un chiaro esempio. Il caso riguarda un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta che ha visto la sua impugnazione respinta senza nemmeno un esame nel merito. Analizziamo perché la Suprema Corte ha preso questa decisione e quali lezioni pratiche possiamo trarne sulla corretta formulazione di un ricorso.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario inizia con una condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Frosinone per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. La Corte d’Appello di Roma, in un secondo momento, riforma parzialmente la sentenza: assolve l’imputato da una specifica condotta distrattiva riguardante una somma ingente, riconosce le attenuanti generiche e ridetermina la pena. Tuttavia, conferma nel resto la condanna.
Insoddisfatto, l’imprenditore decide di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali: vizi di motivazione e un’erronea valutazione delle prove da un lato, e dall’altro l’errata applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
I Motivi del Ricorso e perché è un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’analizzare l’impugnazione, la liquida come manifestamente infondata e generica. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla struttura e sulla sostanza dei motivi presentati. Vediamo nel dettaglio perché.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo lamentava vizi di motivazione e un’errata valutazione delle prove. La Cassazione lo definisce “generico” perché l’imputato non ha indicato con precisione quali elementi probatori sarebbero stati travisati o quali passaggi logici della motivazione della Corte d’Appello fossero errati. In pratica, il ricorso si limitava a esprimere un dissenso sulla ricostruzione dei fatti, trasformandosi in una “mera doglianza in punto di fatto”.
È fondamentale capire che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesamina il fatto. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta specificamente con le ragioni esposte dai giudici d’appello, ma si limita a riproporre la propria versione, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Reiterazione del Secondo Motivo
Il secondo motivo riguardava il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Anche in questo caso, la Corte rileva un vizio fatale: il motivo era “reiterativo” di argomenti già presentati e respinti in appello. La Corte territoriale aveva ampiamente motivato la sua decisione, evidenziando come il valore complessivo dei beni oggetto di distrazione (superiore ad almeno trentamila euro) fosse tutt’altro che “tenue”.
Il ricorso in Cassazione non ha offerto nuovi argomenti di diritto per contestare tale valutazione, limitandosi a riproporre la stessa richiesta. Questo comportamento processuale è sanzionato con l’inammissibilità, poiché non introduce elementi di critica pertinenti al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti. Ha sottolineato che il primo motivo non permetteva al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi specifici e di esercitare il proprio sindacato. Per quanto riguarda il secondo, ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua e logica per negare l’attenuante, basata su un elemento di fatto (il valore dei beni) non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente giustificato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello; è necessario demolire l’impianto logico-giuridico della decisione impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi manifesti della motivazione. Contestazioni generiche o la semplice riproposizione di argomenti già respinti conducono inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici e manifestamente infondati. L’appellante non ha specificato gli errori legali o logici della sentenza precedente, limitandosi a contestare la valutazione dei fatti e a ripetere argomenti già respinti in appello.
È sufficiente contestare la valutazione delle prove per ricorrere in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo. Un ricorso deve individuare specifiche violazioni di legge o difetti logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata, non può limitarsi a proporre una diversa interpretazione delle prove.
Perché non è stata concessa l’attenuante del danno di speciale tenuità?
L’attenuante è stata negata perché la Corte d’Appello ha stabilito che il valore complessivo dei beni distratti era rilevante (quantificato in almeno superiore a trentamila euro), un importo che non può essere considerato di “speciale tenuità” secondo la legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47863 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47863 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16 febbraio 2023, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Frosinone del 1° febbraio 2019, assolvendolo dalla condotta distrattiva della somma di 731.990,00 e previa giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche rideterminando la pena, confermando nel resto la condanna in ordine ai reati di cui all’art. 223 in relazione all’art. 216 co. 1 e 2 L. Fall. e di quello all’art. 224 in relazione all’art. 217 co. 2 L, Fall. (bancarott fraudolenta distrattiva e documentale).
-Rilevato che il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, in data 28/09/2023, ha inviato memoria difensiva con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
-Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione ed erronea valutazione del compendio probatorio in atti risulta generico nonché manifestamente infondato:
risulta generico nella parte in cui in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
è manifestamente infondato, deducendo mere doglianze in punto di fatto e non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata posto che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, con motivazione immune da vizi logici, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità (particolare, pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato).
-Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato perché reiterativo di quelli già dedotti in appello già disattesi con congrua motivazione e perché non si confronta con la sentenza impugnata che, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, ha operato un riferimento agli elementi ritenuti decisivi o devanti quale il complessivo valore dei beni oggetto di distrazione superiore quantomeno ai trentamila euro ( pag. 6).
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q.. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore