Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44950 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44950 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, che contesta la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adotta giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici dell’appello, pienamente condividendo le argomentazioni del primo giudice, hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 – 6);
considerato che le ulteriori doglianze, in punto di qualificazione giuridica, oltre ad esse prive di specificità e/o ad inerire a violazioni di legge non previamente dedotte come specific motivo di appello (si veda il non contestato riepilogo dei motivi di gravame espresso a pag. 2 della sentenza), sono manifestamente infondate in quanto basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio legittimità;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen., ampiamente disattendendo le doglianze difensiv dedotte sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.