Ricorso inammissibile: i requisiti dell’appello penale
Presentare un ricorso in Cassazione non è una formalità, ma un atto che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare un’impugnazione specifica, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea come un appello generico, privo di un confronto critico con la sentenza impugnata, sia destinato a fallire, comportando conseguenze negative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Roma per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e per violazioni della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007). L’imputato, non accettando la conferma della sua responsabilità penale, ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado, lamentando in modo generico dei presunti vizi nella motivazione della Corte territoriale, che non lo aveva assolto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e ha emesso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se l’imputato fosse colpevole o innocente, perché l’atto di impugnazione stesso era viziato alla radice. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso, richiesta dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, il ricorso presentato era “aspecifico” per diverse ragioni:
* Genericità della Censura: L’atto si limitava a evocare in modo vago presunti “vizi motivazionali”, senza indicare puntualmente quali fossero gli elementi di fatto e di diritto su cui si basava la critica.
* Mancanza di Confronto: Il ricorrente non ha operato un “effettivo confronto” con le argomentazioni della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve smontare, punto per punto, il ragionamento dei giudici di merito, non limitarsi a esprimere un dissenso generico.
* Funzione dell’Impugnazione: Citando un precedente consolidato (Sez. 6, n. 8700 del 2013), la Corte ha ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della “critica argomentata”. L’atto deve contenere un confronto puntuale tra le ragioni del dissenso e le argomentazioni del provvedimento che si contesta.
In sostanza, non è sufficiente dire che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente perché lo è, basandosi su precisi elementi fattuali e giuridici.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso non è una semplice questione procedurale. Essa comporta effetti sostanziali molto gravi. In primo luogo, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, come avvenuto nel caso di specie, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che si aggiunge alla pena già inflitta.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza della Cassazione serve da monito sull’importanza fondamentale della precisione e della specificità nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma rappresenta anche un aggravio di costi e la cristallizzazione di una condanna. Affidarsi a un difensore esperto, in grado di articolare una critica argomentata e puntuale contro la sentenza di merito, è l’unica via per sperare in una riforma della decisione e per evitare le severe conseguenze procedurali e finanziarie derivanti da un’impugnazione formulata in modo generico.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice lo respinge senza esaminarne il contenuto (il merito), perché l’atto non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, come ad esempio la specificità dei motivi.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato non specifico?
È stato ritenuto non specifico perché si limitava a lamentare genericamente dei vizi nella motivazione della sentenza precedente, senza indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della critica e senza confrontarsi direttamente con le argomentazioni dei giudici d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9710 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASSINO il 10/05/1988
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
191/
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso solo genericamente evoca presunti vizi motivazionali in ordine alla mancata assoluzione dell’odierno ricorrente in relazione ai reati ex artt. 648 cod. pen. e 55 e 56 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sicché non è consentito in questa sede, in quanto – a fronte di una congrua motivazione esente dai vizi contestati, fornita dai giudici di appello a base della affermazione della penale responsabilità dell’odierno ricorrente – esso risulta privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., e dunque aspecifico, non essendo connotato né da una puntuale enunciazione degli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, né da un effettivo confronto con le argomentazioni su cui si fonda la decisione del provvedimento impugnato (si veda pag. 1 della impugnata sentenza);
che, in proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto c fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/12/2024.