Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza di condanna, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un ricorso inammissibile non solo vanifica ogni sforzo difensivo, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come e perché un’impugnazione può essere rigettata senza neppure un’analisi nel merito, illustrando i criteri di specificità e fondatezza che ogni ricorso deve rispettare.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L’impugnazione si fondava su tre motivi principali:
1. La presunta scorrettezza della motivazione con cui era stata affermata la sua responsabilità penale.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. L’errata applicazione dell’istituto della recidiva.
L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza della Corte d’Appello, ma l’esito è stato completamente diverso.
L’Analisi della Corte: I Motivi di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo del ricorso, dichiarandolo nel suo complesso inammissibile per diverse ragioni, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: La Genericità dell’Impugnazione
Il primo motivo è stato giudicato generico e indeterminato. La Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 581 del codice di procedura penale, un ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi che sostengono la censura. Non è sufficiente contestare genericamente la logicità della motivazione della sentenza impugnata. L’appellante deve individuare con precisione i punti critici e le ragioni di diritto che ne giustificano la revisione, permettendo così al giudice di comprendere i rilievi e di esercitare il proprio sindacato. In assenza di tale specificità, il motivo è considerato inammissibile.
Il Secondo Motivo: Le Attenuanti Generiche e il Ricorso Inammissibile
Anche la contestazione sul diniego delle attenuanti generiche è stata respinta. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti è una prerogativa del giudice di merito. In sede di legittimità, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma può solo verificare la presenza di eventuali vizi logici evidenti nella motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da illogicità, ritenendo sufficiente fare riferimento agli elementi decisivi (come i precedenti penali) per negare il beneficio, senza dover analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
Il Terzo Motivo: La Valutazione della Recidiva
Infine, il motivo sulla recidiva è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse correttamente applicato i principi giurisprudenziali. La valutazione sulla recidiva non si basa solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso, ma sul rapporto concreto tra i reati passati e quello attuale. I numerosi precedenti penali dell’imputato dimostravano, secondo i giudici, una ‘consolidata propensione a delinquere’, indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito nella commissione del nuovo reato. Questa valutazione, basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale, è stata ritenuta corretta e non sindacabile in Cassazione.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone alla parte che impugna di non limitarsi a critiche generiche, ma di articolare censure precise e dettagliate. In secondo luogo, il perimetro del giudizio di legittimità, che esclude una rivalutazione dei fatti e del merito delle decisioni discrezionali del giudice (come quelle sulle attenuanti), se queste sono supportate da una motivazione logica e coerente. Infine, la Corte ha confermato che la recidiva va intesa non come un automatismo, ma come il risultato di una valutazione concreta sulla personalità del reo e sulla sua inclinazione a delinquere, desunta dai precedenti penali.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce che la redazione di un ricorso in Cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. La genericità, l’indeterminatezza o la manifesta infondatezza dei motivi portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo preclude l’esame del merito della questione, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come nel caso di specie, quantificata in tremila euro. Questa decisione serve da monito: un’impugnazione efficace deve essere mirata, specifica e fondata su vizi di legittimità chiaramente individuabili, non su una generica doglianza verso la decisione del giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era generico e non specificava gli elementi a sostegno della censura, mentre il secondo e il terzo motivo erano manifestamente infondati e contestavano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche. Il suo controllo è limitato a verificare che la motivazione del diniego non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Come viene valutata la recidiva da un giudice?
La recidiva non viene valutata solo sulla base della gravità dei reati precedenti o del tempo trascorso. Il giudice deve esaminare il rapporto concreto tra i fatti passati e il nuovo reato, verificando se la condotta criminale pregressa indichi una persistente inclinazione a delinquere che ha influito sulla commissione del nuovo crimine.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17243 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17243 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove si evidenziano i plurimi precedenti penali che dimostrano una consolidata propensione a delinquere) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si pro e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Prepidere,