Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti Essenziali
Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più severe nel processo penale, poiché impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito le ragioni dell’imputato. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i criteri di specificità richiesti per un’impugnazione, chiarendo che non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. Analizziamo una decisione che ha confermato una condanna per reati legati agli stupefacenti proprio a causa di un ricorso giudicato generico e non critico.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Grosseto per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, la norma che punisce la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze.
Ritenendo la decisione d’appello errata, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. Tuttavia, l’esito davanti alla Suprema Corte non è stato quello sperato.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di principi procedurali consolidati. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione mancava dei requisiti fondamentali di specificità previsti dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Il problema principale risiedeva nel fatto che il ricorso era “meramente propositivo di doglianze” già sottoposte al giudice d’appello e da quest’ultimo debitamente esaminate e respinte. La difesa, in sostanza, si è limitata a ripetere le proprie tesi senza condurre una “necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione” di secondo grado. Non è stato spiegato perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, illogica o contraddittoria; ci si è limitati a contestarla riproponendo le proprie ragioni.
Il Ruolo della Cassazione: Giudice di Legittimità, non di Merito
L’ordinanza ha colto l’occasione per ribadire la natura e la funzione della Corte di Cassazione. Essa non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o la credibilità delle prove, come le dichiarazioni di un testimone. Il suo compito è quello di “giudice di legittimità”, ovvero di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano ritenuto le dichiarazioni di un teste “precise e articolate, attendibili, scevre da intenti calunniosi e corroborate dai riscontri”. Un ricorso in Cassazione non può contestare questa valutazione di merito, ma può solo evidenziare un vizio logico palese nel ragionamento del giudice, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio che l’appello alla Suprema Corte deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo che ignora le ragioni già fornite dal giudice precedente. La difesa non ha confutato le argomentazioni con cui la Corte d’Appello aveva respinto i motivi, ma ha semplicemente ripresentato questi ultimi. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la nota sentenza “Galtelli” delle Sezioni Unite, che ha fissato i paletti per la specificità dei motivi di impugnazione. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era stata giudicata razionale e capace di spiegare l’iter logico seguito, il vaglio di legittimità della Cassazione si è concluso con un giudizio negativo sull’ammissibilità del ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per la pratica legale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnico, specifico e mirato a demolire la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. Non basta essere in disaccordo con la decisione; è necessario dimostrare, con argomenti pertinenti, dove e perché il giudice di secondo grado ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua scelta. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se è generico, ovvero se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate nei gradi precedenti senza una specifica e critica analisi delle motivazioni della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare la credibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o la credibilità dei testimoni, ma controllare che la motivazione dei giudici di merito sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE nato il 07/07/.1984
avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato NOME ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, indicata in epigrafe, con quale è stata confermata quella del Tribunale di Grosseto di condanna del predetto per più reati ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990;
ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso p cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze (valutazione riferito de COGNOME, anche con riferimento alla utilizzabilità di quelle rese nel corso delle indagini, fronte dell’esame testimoniale) già sottoposte al giudice del gravame e da questi debitamente esaminate con una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici che la difesa ha, in sostanza, contestato senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d’appello sono stati accolti (sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 d 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507, laddove la Corte ha chiarito come, anche dopo la novella di cui alla legge n. 46/2006, il vaglio di legittimità sia circoscritto al controllo se la motivaz giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’ite logico seguito), avendo i giudici territoriali, nella specie, ritenuto le dichiarazioni d precise e articolate, attendibili, scevre da intenti calunniosi e corroborate dai riscontri e non pertinenti le doglianze inerenti alle letture, avendo il teste spiegato al fraintendimenti, confermando le dichiarazioni già rese; Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023