Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e una profonda conoscenza delle norme procedurali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo l’ordinanza n. 17230 del 2024 per comprendere gli errori da evitare.
L’analisi del caso: dalla condanna al ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di frode informatica, previsto dall’art. 640-ter del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputata, ritenendo la sentenza ingiusta, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. La contestazione della correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità.
2. La lamentela per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e sfavorevole alla ricorrente.
I motivi del ricorso inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati non meritevoli di accoglimento, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché.
La genericità del primo motivo
Il primo punto contestato dalla difesa riguardava la valutazione di responsabilità. La Cassazione ha ritenuto questo motivo ‘generico per indeterminatezza’. In pratica, l’atto di ricorso non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘logicamente corretta’, la ricorrente non ha saputo individuare e argomentare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza, impedendo così alla Suprema Corte di esercitare il proprio sindacato. Un’impugnazione generica, che si limita a dissentire dalla decisione senza demolirne l’impianto logico-giuridico, è destinata a fallire.
L’infondatezza del secondo motivo sulle attenuanti
Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti è un giudizio di merito, ampiamente discrezionale, che non può essere messo in discussione in sede di legittimità se la motivazione del giudice è esente da illogicità evidenti. Non è necessario che il giudice di merito confuti analiticamente ogni singolo elemento favorevole all’imputato; è sufficiente che indichi gli elementi decisivi (favorevoli o sfavorevoli) che hanno orientato la sua decisione, implicitamente superando tutti gli altri.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si basa su due pilastri fondamentali della procedura penale. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Per consentire questo controllo, i motivi di ricorso devono essere chiari, specifici e pertinenti. Il secondo pilastro è la distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. La concessione delle attenuanti generiche attiene a una valutazione dei fatti e della personalità dell’imputato, che è di competenza esclusiva del giudice di merito. La Cassazione interviene solo se tale valutazione è palesemente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante: la redazione di un ricorso in Cassazione è un’attività che non ammette approssimazioni. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche un aggravio di spese per l’imputato, condannato al pagamento dei costi processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro. La specificità e l’aderenza ai dettami procedurali non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali per la tutela efficace dei diritti nel processo penale.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti prescritti dalla legge, come nel caso esaminato in cui i motivi erano generici. L’atto di impugnazione non indicava in modo specifico gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, non consentendo alla Corte di svolgere il proprio controllo di legittimità.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione sulle attenuanti generiche se la motivazione del giudice è logicamente corretta e non manifestamente illogica. È sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta, senza dover analizzare ogni singolo aspetto dedotto dalle parti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, questa somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17230 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore