Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione contro una sentenza di condanna è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi non rispetta tali requisiti, impedendo al giudice di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a questa drastica conseguenza, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori spese per l’imputato.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un individuo per il reato di sostituzione di persona, in concorso con altri. La Corte d’Appello, in un secondo momento, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. Pur confermando la responsabilità penale, aveva ridotto la pena riconoscendo la continuazione tra il fatto in esame e altri reati già giudicati con una sentenza definitiva precedente.
Nonostante questa parziale vittoria, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito alla sua colpevolezza.
Il Motivo di Ricorso e le Ragioni di Inammissibilità
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’analisi di questo unico motivo di ricorso. I giudici lo hanno ritenuto palesemente generico e indeterminato, e quindi non conforme a quanto prescritto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a richiamare in modo aspecifico ‘diversi elementi probatori di rilevante significato’ che sarebbero stati dedotti in appello e a lamentare un’asserita ‘mancanza della prova dell’elemento oggettivo del reato’, senza però:
* Indicare quali fossero questi elementi probatori.
* Spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata o illogica.
* Sviluppare un approccio critico e un ragionamento specifico a sostegno della sua tesi.
In sostanza, il ricorso non consentiva alla Corte di Cassazione di comprendere quali fossero i punti della sentenza contestati e perché, rendendo impossibile esercitare la propria funzione di controllo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che un motivo di ricorso non può essere una mera enunciazione di dissenso. Deve essere un’argomentazione strutturata che metta in dialogo critico il contenuto della sentenza impugnata con le prove processuali e le norme di diritto. Un ricorso che, come in questo caso, si limita a formulare censure generiche senza esplicitare il ragionamento sottostante, non supera il vaglio di ammissibilità.
Il giudice dell’impugnazione non ha il compito di ricercare autonomamente le ragioni della doglianza, ma deve poterle desumere chiaramente dall’atto presentato. La mancanza di questa specificità ha quindi portato inevitabilmente a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò si traduce nella necessità di redigere atti di ricorso dettagliati, chiari e puntuali, che non lascino spazio a interpretazioni e che guidino il giudice nell’analisi delle critiche mosse.
Le conseguenze di un ricorso generico non sono solo la mancata revisione della sentenza, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Una lezione che evidenzia come, nel processo penale, la forma sia anche sostanza e la precisione un requisito imprescindibile per la tutela dei propri diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato. Non indicava specificamente gli elementi e le ragioni su cui si basava la critica alla sentenza precedente, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non permette al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione impugnata. Nel caso specifico, il ricorrente ha fatto un vago riferimento a ‘diversi elementi probatori’ senza specificarli né argomentare criticamente contro la motivazione della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6032 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6032 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ADRIA il 22/03/1969
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rovigo, ha ridotto la pena inflitta all’imputato, in ragione del riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto dell’imputazione e i reati giudicati con sentenza definitiva dalla medesima Corte di Appello nel 2019, per il reato di sostituzione di persona (artt.110 e 494 c.p.), confermando nel resto.
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità penale – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; la doglianza sottoposta al vaglio di questa Corte in modo aspecifico richiama “diversi elementi probatori di rilevante significato” dedotti dalla difesa dinanzi alla Corte territoriale e l’asserita mancanza della prova dell’elemento oggettivo del reato, in assenza di qualsivoglia approccio critico, omettendo, inoltre, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muove censure alla decisione avversata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Pre ‘dente
Così deciso il 15 gennaio 2025
re esteyore