Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti Essenziali
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È necessario seguire regole precise, altrimenti si rischia di veder respinta la propria istanza ancor prima che venga discussa nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando i motivi per cui un’impugnazione può essere rigettata per vizi procedurali e infondatezza manifesta.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato tre distinti motivi di doglianza dinanzi alla Suprema Corte, sperando di ottenere l’annullamento della decisione precedente. I motivi spaziavano da presunti vizi di motivazione della sentenza a una violazione di legge, fino alla presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
I Motivi alla Base del Ricorso Inammissibile
L’esito del ricorso è stato negativo per l’imputato. La Corte di Cassazione ha analizzato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era inammissibile in ogni sua parte. Vediamo nel dettaglio perché.
La Genericità dei Primi Due Motivi
I primi due motivi, con cui si lamentavano un vizio di motivazione e una violazione di legge, sono stati giudicati ‘del tutto generici’. Secondo i giudici, il ricorrente non aveva rispettato i requisiti imposti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. In pratica, l’atto di impugnazione si limitava a criticare la sentenza senza però indicare in modo specifico e dettagliato quali fossero gli elementi di prova travisati o le ragioni giuridiche precise che avrebbero dovuto portare a una decisione diversa. Mancava, in altre parole, un confronto puntuale con le argomentazioni della Corte d’Appello, che i giudici di legittimità hanno invece ritenuto ‘adeguata e congrua’.
La Questione Infondata della Prescrizione
Il terzo motivo riguardava la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Anche questa doglianza è stata ritenuta ‘manifestamente infondata’. La Corte ha spiegato che, nel calcolare il tempo necessario a prescrivere il reato, si doveva tenere conto dell’aumento previsto per la recidiva riconosciuta all’imputato (reiterata, specifica e infraquinquennale). Effettuato correttamente il calcolo, il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso al momento della sentenza impugnata. Di conseguenza, la richiesta non poteva essere accolta.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso: chi impugna una sentenza ha l’onere di articolare critiche precise, dettagliate e pertinenti, consentendo al giudice superiore di comprendere esattamente quali parti della decisione precedente sono contestate e perché. Lamentele vaghe o generiche non sono sufficienti a innescare una revisione del giudizio. In secondo luogo, la corretta applicazione delle norme sulla prescrizione, che includono gli aumenti di tempo legati a circostanze aggravanti come la recidiva. La Corte ha ribadito che il calcolo deve essere rigoroso e tenere conto di tutti i fattori previsti dalla legge, senza possibilità di interpretazioni estensive a favore dell’imputato se non previste.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la giustizia ha le sue regole formali e sostanziali, e ignorarle porta a conseguenze negative. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La decisione sottolinea inoltre che anche le richieste delle altre parti, come la parte civile, devono essere supportate da elementi concreti per poter essere considerate. In questo caso, la memoria della parte civile era priva di elementi valutativi, e pertanto le sue richieste di spesa sono state ignorate. La lezione è chiara: in un processo, ogni affermazione e richiesta deve essere precisa, fondata e provata.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono troppo generici, non specificano chiaramente gli errori della sentenza impugnata o non rispettano i requisiti formali previsti dal codice di procedura penale (art. 581 c.p.p.).
In che modo la recidiva influisce sulla prescrizione di un reato?
La recidiva, specialmente se reiterata e specifica, comporta un aumento del tempo necessario per l’estinzione del reato. La Corte, nel calcolare la prescrizione, deve aggiungere questo periodo supplementare, posticipando di fatto la data in cui il reato si considera estinto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per chi lo ha proposto?
Chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6888 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6888 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 24/07/1956
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge nonché il travisamento delle pr poste a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, son del tutto generici poiché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua provvedimento impugnato (si vedano, in particolare, pagg. 12 e 13 sul granitic compendio probatorio a sostegno della conferma della pronuncia di penale responsabilità) non indicano gli elementi che sono alla base della censu formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i riliev mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancat declaratoria di estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizio manifestamente infondato in quanto il termine massimo di prescrizione dei reati di cui all’art. 642, primo comma, cod. pen., tenuto conto dell’aumento derivan dalla riconosciuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, non ris essere decorso per entrambi i reati alla data della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese, nonostant la nota inviata dalla parte civile, atteso che la memoria di conclusioni cu allegata non conteneva alcun elemento valutativo concreto e meritevole di considerazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Consigliere est nsore
Il Presi nte