Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20535 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20535 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANICATTI’ il 07/02/1972
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di
cui all’art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con
corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone, ha richiamato
il contenuto dell’annotazione di Polizia dalla quale risultava la presenza, in occasione del fatto, non solo di operatori di Polizia ma anche di altre detenute.
Anche il diniego di applicazione della circostanza della provocazione (art. 62, n. 1 cod. pen.) e della pena sostitutiva è stato adeguatamente motivato
evidenziando, quanto alla prima, che le circostanze di fatto allegate – lo stato di esasperazione dell’imputata per effetto del sovraffollamento nell’istituto di
apparenza- non integrava le condizioni idonee ad integrare lo stato di reazione in stato d’ira ad un fatto ingiusto altrui (peraltro insussistente) e, che i reiter precedenti dell’imputata (anche relativi a fatti analoghi) risultavano, ostativi alla formulazione del giudizio di idoneità della pena sostitutiva a realizzare la finalità rieducativa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presiderfte rlatrice