Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Furto
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per essere esaminato, un ricorso deve essere specifico e non meramente ripetitivo. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa dal Tribunale di primo grado nel 2018. La persona imputata, ritenuta responsabile del reato commesso nel 2013, aveva presentato appello. La Corte d’Appello, nel luglio 2024, confermava integralmente la sentenza di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti contestate.
Non soddisfatta della decisione, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione. In primo luogo, lamentava un difetto di motivazione riguardo all’esito del riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima del reato. In secondo luogo, contestava la valutazione fornita dai giudici di merito circa il suo alibi, ritenuto non attendibile.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (il riconoscimento fotografico e l’alibi), ma si ferma a un livello precedente, valutando la stessa struttura e sostanza dell’atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere discusso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza. I giudici hanno sottolineato come il ricorso presentasse deduzioni vaghe e non specifiche. Invece di formulare una critica argomentata e puntuale contro le motivazioni della sentenza d’appello, l’imputata si era limitata a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I giudici di merito avevano già vagliato e disatteso, con argomenti giuridici ritenuti corretti, sia le censure relative al riconoscimento fotografico sia quelle sull’attendibilità dell’alibi. Il ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata, non limitarsi a ripresentare una versione alternativa dei fatti o a ripetere le stesse obiezioni. Mancando questa critica specifica, il ricorso è stato considerato meramente reiterativo e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, non ravvisando un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente anche al pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative sanzioni, è indispensabile che i motivi di impugnazione siano formulati in modo specifico, tecnico e critico nei confronti della decisione che si intende contestare, evitando mere ripetizioni di argomenti già sconfessati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano vaghe, non specifiche e si limitavano a ripetere critiche già esaminate e respinte con motivazioni corrette dai giudici di merito, senza presentare una critica argomentata della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di ricorso inammissibile senza che sia ravvisabile assenza di colpa.
Quali erano i punti contestati dalla ricorrente nel suo appello?
La ricorrente lamentava un difetto di motivazione riguardo a due aspetti: l’esito del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa e la valutazione del suo alibi, che i giudici non avevano ritenuto attendibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PONTEDERA il 24/02/1957
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze il 2 luglio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputata, con cui il Tribunale di Arezzo 1’11 giugno 2018 ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso il 22 maggio 2013 (capo A dell’editto), e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti riconosciute sussistenti, la ha condannata alla pena di giustizia.
L’imputata si affida a due motivi con i quali lamenta difetto di motivazione sia quanto all’esito del riconoscimento fotografico effettuato in udienza il 19 giugno 2017 dalla persona offesa sia quanto alla valutazione dell’alibi fornito a dibattimento dall’imputata, non ritenuto attendibile dai decidenti.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Entrambe le doglianze, peraltro costruite in fatto, risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2024.