Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, si aspetta un esame approfondito delle questioni legali. Tuttavia, non sempre il ricorso supera il primo vaglio di ammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché tre motivi di doglianza, apparentemente solidi, siano stati respinti senza un esame nel merito. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i criteri di valutazione della Corte.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’articolo 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990. L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa su tre argomenti principali: una presunta violazione delle norme sull’incompatibilità del giudice, una contestazione generale sulla sua responsabilità penale e, in subordine, la richiesta di riqualificare il reato come fatto di ‘lieve entità’ ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione, analizzando ogni singolo punto sollevato dalla difesa.
L’Eccezione di Incompatibilità del Giudice
Il primo motivo riguardava la presunta nullità della sentenza per violazione delle norme sull’incompatibilità del giudice. La difesa sosteneva che il giudice d’appello non avrebbe dovuto presiedere il processo. La Cassazione ha definito questo motivo ‘manifestamente infondato’. La Corte ha chiarito che le condizioni che possono portare un giudice ad astenersi non costituiscono, di per sé, una causa autonoma di nullità della sentenza. Esse sono, piuttosto, presupposti per attivare l’istituto della ricusazione. In assenza di una corretta procedura di ricusazione, la sola presunta incompatibilità non è sufficiente a invalidare la decisione.
La Contestazione sulla Responsabilità Penale
Il secondo motivo di ricorso contestava la ricostruzione dei fatti e l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato una criticità insormontabile. Il motivo è stato giudicato ‘meramente riproduttivo’ di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva basato la sua decisione su un’analisi approfondita delle prove, incluse intercettazioni e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Riproporre gli stessi argomenti in Cassazione senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile.
La Richiesta di Riqualificazione per ‘Lieve Entità’
Infine, la difesa chiedeva di derubricare il reato a ‘fatto di lieve entità’. Questa ipotesi, se accolta, avrebbe comportato una pena significativamente più bassa. La Cassazione ha ritenuto anche questo motivo manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva motivato in modo ‘logico, coerente e puntuale’ il perché tale riqualificazione non fosse applicabile, evidenziando la presenza di un’attività di spaccio stabile e organizzata. Questi elementi sono incompatibili con la nozione di ‘lieve entità’, che presuppone una minore offensività della condotta.
Le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso inammissibile è un ricorso che non può essere esaminato nel merito perché manca dei requisiti essenziali richiesti dalla legge. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato:
1. Manifesta infondatezza: i motivi relativi all’incompatibilità del giudice e alla lieve entità erano privi di qualsiasi fondamento giuridico, basandosi su un’errata interpretazione delle norme procedurali e sostanziali.
2. Genericità e ripetitività: il motivo sulla responsabilità penale non criticava specificamente la logica della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte, trasformando il giudizio di legittimità in un inammissibile ‘terzo grado’ di merito.
La Corte ha quindi ribadito il suo ruolo di giudice di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso non presentava vizi di questo tipo, è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante promemoria per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Per avere una possibilità di successo, un ricorso non può limitarsi a contestare genericamente la decisione di merito. Deve, invece, individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. La riproposizione di argomenti già esaminati e la formulazione di censure manifestamente infondate conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un’eccezione sull’incompatibilità del giudice può essere dichiarata inammissibile in Cassazione?
Quando è manifestamente infondata. Le norme sull’astensione del giudice sono strumentali all’istituto della ricusazione e non costituiscono, da sole, autonome cause di nullità della sentenza se non viene attivata la procedura corretta.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato ‘meramente riproduttivo’?
Un motivo è considerato ‘meramente riproduttivo’ quando si limita a ripetere le stesse censure e argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del grado precedente, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno impedito la riqualificazione del reato come fatto di ‘lieve entità’?
La Corte territoriale ha impedito la riqualificazione evidenziando, con una motivazione logica e coerente, la presenza di un’attività di spaccio stabile e organizzata, elementi che sono intrinsecamente incompatibili con la nozione di ‘lieve entità’ del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40615 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Russo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 co. 1 D.P.R. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per asserita violazione delle norme sull’incompatibilità del giudice, è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato rilevando come le condizioni di astensione siano strumentali all’accesso dell’istituto della ricusazione e non configurino, di per sé sole, autonome cause di nullità della sentenza (crf. sul punto Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, NOME, Rv. 267419) (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso sulla responsabilità penale del ricorrente, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale sulla base dell’esauriente disamina dei dati probatori valorizzando in particolare sia il contenuto delle conversazioni, che quello delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Considerato infine che anche l’ultimo motivo di ricorso, concernente la mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità ex art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la presenza di un’attività di spaccio stabile ed organizzata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2025