Ricorso Inammissibile: I Criteri della Cassazione per un Appello Valido
Quando un ricorso in Cassazione viene definito ricorso inammissibile, significa che la Corte Suprema non entra nemmeno nel merito della questione, ma lo respinge per difetti procedurali o di impostazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico, delineando i confini tra un’impugnazione fondata e una destinata al fallimento. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per false dichiarazioni che ha visto il suo appello rigettato perché i motivi presentati erano generici, ripetitivi e infondati. Analizziamo la decisione per comprendere quali sono i requisiti essenziali per presentare un ricorso efficace.
I Fatti del Caso: La Condanna e il Ricorso in Cassazione
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di cui all’art. 496 del codice penale, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi. Sostanzialmente, la difesa lamentava una carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla sussistenza degli elementi del reato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: I Tre Motivi di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per tutti. Vediamo perché.
Primo Motivo: La Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso contestava la valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi del reato. La Cassazione ha osservato che tali argomentazioni erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve contenere una critica argomentata e specifica proprio contro la motivazione della sentenza impugnata. In assenza di ciò, il motivo è considerato non specifico e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: La Genericità sulla Non Punibilità
La difesa aveva chiesto l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per genericità. Secondo la Corte, il ricorrente non aveva indicato gli elementi concreti su cui si basava la sua richiesta, impedendo ai giudici di legittimità di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio controllo. Un motivo di ricorso deve essere autosufficiente e fornire tutti gli elementi necessari per la sua valutazione.
Terzo Motivo: La Motivazione sulle Attenuanti Generiche
Infine, il ricorso lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato. Ha chiarito che la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la sua decisione, basandosi su indici di natura personale e fattuale. La giurisprudenza consolidata afferma che il giudice, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a indicare quelli ritenuti decisivi per la sua scelta. Anche in questo caso, la motivazione del giudice di merito è stata considerata logica e sufficiente.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine del processo penale e del giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e critici nei confronti della decisione di secondo grado. La mera riproposizione di argomenti già vagliati o la formulazione di censure generiche svuota il ricorso della sua funzione tipica, rendendolo un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema cura e precisione tecnica. È essenziale evitare la semplice ripetizione degli argomenti d’appello e concentrarsi, invece, su una critica puntuale e argomentata dei vizi logici e giuridici della sentenza impugnata. Ogni censura deve essere specifica e autosufficiente, fornendo alla Corte tutti gli elementi per comprendere la doglianza. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripete gli stessi motivi dell’appello?
Perché il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla sentenza di secondo grado. Deve quindi contenere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni di quella sentenza, non una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti.
Cosa significa che un motivo di ricorso sulla non punibilità per tenuità del fatto è ‘generico’?
Significa che il ricorso non indica in modo chiaro e specifico gli elementi concreti (ad esempio, modalità della condotta, entità del danno) che dovrebbero dimostrare la particolare tenuità del fatto. Non basta affermare il proprio diritto, ma bisogna fornire alla Corte gli elementi per valutarlo, come richiesto dall’art. 581, co. 1, lett. c) c.p.p.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza, quando il giudice rigetta la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli che considera decisivi o più rilevanti per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37550 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37550 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 22/10/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art.496 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che denunzia vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi della fattispecie di reato ascritta all’imp non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto ometton di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di rico (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838)
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. -è generic per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di n accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di que Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circosta attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare r a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025.