Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33583 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33583 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell’udienza dibattimentale, ed il secondo motivo di ricorso, che denuncia la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non sono consentiti in sede di legittimità, perché le violazioni di legge denunciate non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dai motivi di gravame riportati nella sentenza di secondo grado (si vedano la pagina 3, al punto 2.1, e la pagina 4, al punto 2.2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto altresì che l’esame del vizio processuale dedotto con il primo motivo è precluso alla Corte dalla esposizione meramente assertiva (proposta per la prima volta con i motivi di ricorso) della censura; a fronte della rituale costituzione del rapporto processuale in primo e secondo grado, il ricorrente non specifica quali fossero gli aspetti invalidanti delle notificazioni asseritamente omesse, né allega alcunché ai motivi di ricorso e neppure indica da quali atti del fascicolo processuale trasmesso alla Corte sia possibile riscontrare le invalidità denunziate, così frustrando ogni possibilità di apprezzamento del vizio dedotto;
rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con la richiesta di un diverso giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, alla pagina 5 della sentenza impugnata, ha chiarito come le dichiarazioni rese dalla persona offesa risultino essere state ampiamente riscontrate dal materiale probatorio aliunde acquisito;
rilevato che il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la
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graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto con l’osservazione che la pena irrogata è stata calcolata nel minimo edittale, con la riduzione per il rito abbreviato (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato che il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il giudice di appello, a pagina 5 della sentenza, ha esaurientemente argomentato che le attenuanti generiche sono state correttamente escluse, tenendo conto della predisposizione a delinquere dell’imputato, con numerosi precedetti della stessa indole, per truffe consistenti in vendite fittizie on line;
rilevato che il quinto motivo di ricorso, che deduce la intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in diritto, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso, non consentendo la formazione di un valido rapporto processuale, preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.