Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2990 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale NOME era stato condannato per i reati di cui agli ar 612-339 e 614 cod. pen.;
che, avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso pe cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che son all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettu dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che il terzo e il quarto motivo risultano privi di specificità, perché meramente reite di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che il quinto motivo è manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi en negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motiva (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); che i reati non sono affatto estinti, atteso che il termine di prescrizione risulterà decorso s data 16 febbraio 2024;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso, il 22 novembre 2023
Il Presidente