Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare genericamente un errore del giudice precedente. È fondamentale che le censure siano specifiche, pertinenti e che si confrontino direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato proprio per la mancanza di tali requisiti, fornendo importanti lezioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sua condanna in primo grado per una serie di furti. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva sollevato tre motivi principali di ricorso, sperando di ottenere un annullamento della condanna o una riduzione della pena.
I primi due motivi contestavano la valutazione delle prove e l’affermazione della sua responsabilità penale, mentre il terzo motivo criticava la determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha spiegato punto per punto perché nessuna delle doglianze potesse trovare accoglimento.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
L’analisi delle motivazioni dell’ordinanza è cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e gli errori da evitare nella redazione di un ricorso.
Genericità e Reiterazione dei Primi Motivi
I primi due motivi, relativi alla responsabilità dell’imputato, sono stati giudicati inammissibili per due ragioni principali. In primo luogo, la Corte li ha definiti caratterizzati da “particolare genericità”. In secondo luogo, ha sottolineato come fossero meramente “reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito”. In pratica, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con la logica e le conclusioni esposte nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva fondato il suo giudizio sulla “convergenza dei plurimi elementi probatori puntualmente individuati”.
La Critica sulla Determinazione della Pena
Anche il terzo motivo, che lamentava un’eccessiva severità della pena e la negazione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile. La Cassazione ha ricordato che la valutazione del trattamento sanzionatorio è una prerogativa del giudice di merito. Il suo sindacato si limita a verificare che la motivazione sia sufficiente e non illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione facendo riferimento a elementi concreti: la gravità e il numero dei reati commessi in un arco di tempo ristretto. Questi elementi erano stati interpretati come “sintomo di una spiccata tendenza a delinquere” e di una “radicata specializzazione” nel tipo di reato commesso, rendendo la motivazione del tutto adeguata.
Le conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi siano specifici, autosufficienti e che instaurino un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge in modo puntuale. La semplice riproposizione di argomenti già sconfitti, senza un’analisi mirata delle ragioni del giudice d’appello, è una strategia destinata al fallimento, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono caratterizzati da genericità, si limitano a ripetere censure già esaminate e respinte nei gradi di merito e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
È sufficiente riproporre gli stessi argomenti del processo d’appello per avere successo in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che la mera reiterazione di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice del merito, senza un confronto critico con la sentenza d’appello, rende il ricorso inammissibile.
Come valuta la Corte di Cassazione la decisione sulla quantità della pena?
La Corte di Cassazione non stabilisce una nuova pena, ma si limita a controllare che la motivazione del giudice di merito sia sufficiente e non illogica. Se la pena è giustificata da elementi concreti, come la gravità e il numero dei reati, il motivo di ricorso relativo viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12180 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12180 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/02/1991
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che il primo e il secondo motivo del ricorso dell’imputato – con i quali il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato per i furti di cui ai capi a), b), c), d), e), f), g) e h) – sono inammissibili in quan oltre ad essere caratterizzati da particolare genericità, sono reiterativi di profili di censura già adeguatamene vagliati e disattesi dal giudice del merito, senza confrontarsi con la motivazione fornita dalla sentenza di appello che ha fondato il giudizio di responsabilità in base alla convergenza dei plurimi elementi probatori puntualmente individuati (si vedano, in particolare, pagine 5 e ss. della sentenza impugnata);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della determinazione della pena e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, la cui determinazione è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, atteso che la Corte di appello fa riferimento alla gravità e al numero dei reati commessi in un ristretto arco di tempo, ritenendoli sintomo di una spiccata tendenza a delinquere e di una radicata specializzazione nella commissione di reati del tipo di quello commesso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente