Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43281 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43281 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a VLORE (ALBANIA) il DATA_NASCITA PULA] COGNOME nato a DUKAT VLORE (ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 2.3, comma, 8 D.L. n 137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 27/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Tivoli in data 26/1/2022, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di estorsione loro rispettivamente ascritto.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla contestazione suppletiva effettuata nel giudizio di primo grado. Rileva sul punto che non è stato messo in grado di esercitare la scelta di riti alternativi, segnatamente il giudizio abbreviat
e chiede che «sia valutata la rilevanza costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non permetta di poter accedere al rito abbreviato per l’intera imputazione, all’esito della contestazione suppletiva».
2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata previsione di una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Osserva che nel caso di specie sussistono tutt requisiti per ritenere il fatto di particolare tenuità e chiede che il Collegi pronunci solo all’esito della sentenza della Corte costituzionale sul punto che al momento della proposizione del ricorso non era ancora intervenuta.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al concorso nel reato. Evidenzia che dagli atti non emergono elementi che Facciano ritenere il concorso del COGNOME nel reato commesso dal coimputato, tenuto conto della condotta silente serbata dall’odierno ricorrente nel corso dell’unico episodio contestatogli; che la Corte territoriale, invece, ha disatteso anche le richieste subordinate, avendo escluso il concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 cod. pen. e non avendo riconosciuto la invocata circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
3.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata rinnovazione dibattimentale. Ritiene il difensore che sarebbe stato necessario – per meglio chiarire i contorni della vicenda – escutere nuovamente la persona offesa e la di lui madre NOME COGNOME, sia pure avuto riguardo alla sola posizione del COGNOME. Tale omissione ha violato il diritto di difesa ed indotto in errore la Corte territori che si è appiattita sulle valutazioni effettuate dal giudice di prime cure, peraltr con una motivazione che si riduce a mere formule di stile.
3.2 In data odierna è pervenuta memoria difensiva, che non può essere valutata perché pervenuta oltre il termine previsto per legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso di NOME.
1.1 Il primo motivo è inammissibile perché non consentito dalla legge.
Ed invero, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di
pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 266226 – 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254037 – 01). Nel caso di specie, risulta che con l’appello la Corte territoriale non è stata affatto investita della questione in rito sollevata con il primo motivo (peraltro, non risulta dagli atti nemmeno che sia stata eccepita a seguito della contestazione suppletiva), per cui detta questione non poteva essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ed invero, in questo caso non è in discussione il potere del giudice di attribuire ai fatti la corretta qualificazione anche motu proprio, quanto piuttosto il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema della possibilità di accedere al giudizio abbreviato a seguito della contestazione suppletiva, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l’esame in questa sede della nuova doglianza.
In ogni caso, si rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 2015 (che sul punto riprende quanto osservato nella sentenza n. 237 del 2012), nel dichiarare infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto «illogico – e, comunque, non costituzionalmente necessario – che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d’accusa), l’imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rappor all’intera platea delle imputazioni originarie, relativamente alle quali si scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine>>.
1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Invero, la condotta del NOME, connotata da una elevata carica di violenza e la reiterazione della stessa non consentono di inquadrarla nella ipotesi di lieve entità, per come riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 15/6/2023.
2. Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1 II ricorso è inammissibile perché tardivo. Ed invero, il termine per proporre impugnazione decorreva dal 25/1/2023 (90 giorni dopo il deposito del dispositivo, avvenuto in data 27/10/2022) e scadeva in data 11/3/2023, mentre il ricorso risulta depositato il 14/3/2023.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2023.