Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 2 novembre 2023 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a NOME COGNOME con l’ordinanza del 29 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania per i delitti ex artt. 73 (capo 16) e 74 d.P.R. n.309 del 1990 (capo 15).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato per i seguenti motivi: omessa motivazione, violazione di legge, illogicità, travisamento, erronea interpretazione ed applicazione della legge.
Al punto 1 si sostiene che il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulla condotta associativa dell’indagato, diversa dall’unica condotta ex art. 73 d.P.R. n.309 del 1990.
Al punto 2, si afferma che il Tribunale del riesame non avrebbe distinto il reato associativo dal concorso di persone nel reato ex art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, e degli effetti ex art. 649 cod. proc. pen., per quanto questione non devoluta, alla luce della sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale.
Al punto 3 si deduce che il Tribunale del riesame avrebbe motivato solo sulla sussistenza del narcotraffico e non direbbe nulla sulla stabilità del vincolo organico, sulla ripartizione dei ruoli, sulla cassa comune.
Al punto 4 si sostiene che l’ordinanza impugnata non avrebbe motivato sugli elementi costitutivi del reato associativo indicati nelle pagine 5 e 6 per distinguere la condotta dal concorso di persone nel reato ex art. 73 d.P.R. n.309 del 1990.
Al punto 5 si deduce che il Tribunale del riesame non avrebbe indicato i fatti costituenti la condotta associativa rispetto a quella concorsuale. Nelle pagine 7 ed 8 si operano riferimenti in diritto sul punto.
Tanto premesso, si afferma che il fatto sarebbe unico ma posto due volte a carico del ricorrente per diversa qualificazione; sussisterebbe un insufficiente apprezzamento del dato probatorio.
Dopo una parte in diritto sul concetto di indizio (pag. 9-12), si afferma che il Tribunale non avrebbe considerato: l’esiguità del tempo della condotta che escluderebbe l’art. 74 d.P.R. n.309 del 1990; la sussistenza al più del reato ex art. 110, 81 cod. pen., 73 d.P.R. n.309 del 1990; che la presenza sul posto dove si svolgeva la condotta illecita non si tradurrebbe nella condotta associativa perché mancherebbero la cassa comune da cui avrebbe attinto il ricorrente, la stabilità ed il ruolo.
Non sarebbe possibile ipotizzare la «recidivanza» «… giacché era stato invocato anche il beneficio degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico», su cui l’ordinanza non avrebbe risposto.
Non sussisterebbe il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio e non sarebbe possibile dubitare della documentazione prodotta sulla attività lavorativa; la documentazione non sarebbe stata confutata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sotto più profili.
1.1. Del tutto generica è la deduzione del vizio di violazione di legge; non si indicano neanche le norme che sarebbero state travisate.
1.2. Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta mai con la motivazione della ordinanza impugnata, mai neanche citata.
L’ordinanza impugnata descrive nella prima parte gli elementi di fatto da cui è stata desunta l’esistenza della associazione per delinquere fra cui quelli relativi alla piazza di spaccio in cui il ricorrente ha ammesso di aver ceduto le sostanze stupefacenti (pag.4 e ss.).
La posizione del ricorrente è stata esaminata a partire da pag. 6, con l’indicazione degli elementi a carico (fino a pag.13), e con esplicita motivazione sul perché le continuative attività di cessione nella piazza di spaccio concretizzano la partecipazione alla associazione per delinquere (pag.13-14).
Il ricorso con tale motivazione non si confronta in alcun modo limitandosi a ripetere più volte che sussisterebbe solo la gravità indiziaria del reato sub capo 16, mai contestata, ma senza dimostrare in alcun modo perché le argomentazioni del Tribunale del riesame sarebbero errate.
1.3. Oltre a non essere stata dedotta con il riesame, la questione sull’art. 649 cod. proc. pen. è del tutto inconferente, versandosi in fase cautelare.
1.4. Il ricorso, poi, si limita a generiche argomentazioni del tutto prive di concreti riferimenti alle indagini ed agli elementi che costituiscono la gravità indiziaria, indicati nell’ordinanza impugnata.
1.5. Analogamente, i riferimenti in diritto sono avulsi dal contenuto della ordinanza impugnata.
1.6. Errati sono, poi, i riferimenti in diritto alla prova indiziaria, posto che l’art 192 cod. proc. pen. non trova applicazione nelle ordinanze cautelari.
1.7. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorso, oltre ad essere totalmente generico, non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata che nelle pagine 15 e 16 ha ampiamente motivato sulla presunzione ex art. 275, comma 3,
cod. proc. pen., sulla inidoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e della documentazione prodotta.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/02/2024.