Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa segnare la fine del percorso processuale per un imputato. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto il ricorso di un soggetto condannato per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, confermando la pena di un anno di arresto. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, evitando la mera riproposizione di tesi già scartate nei gradi di merito.
I Fatti del Caso
Un individuo, già sottoposto a misure di prevenzione, veniva condannato in primo grado e successivamente in appello per il reato previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 159/2011. La sua colpa era aver violato gli obblighi connessi alla sorveglianza speciale. Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolandolo su tre motivi principali: un presunto errore nell’accertamento della responsabilità, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e una critica alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per ragioni diverse ma convergenti. L’esito finale è stata la conferma della condanna e l’addebito delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria.
Primo Motivo: L’inammissibilità per Ripetitività
Il primo motivo contestava l’affermazione di responsabilità, sostenendo che l’imputato si trovasse in un’area privata al momento del controllo. La Corte ha bollato questa doglianza come ricorso inammissibile in quanto meramente riproduttiva di argomenti già adeguatamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti evidenziato come tale tesi difensiva fosse smentita dagli atti processuali e dal verbale d’arresto.
Secondo Motivo: Tenuità del Fatto e Limiti della Cassazione
Anche la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) è stata giudicata inammissibile. La Corte ha sottolineato che tale motivo sollecitava una rivisitazione di elementi fattuali, preclusa in sede di legittimità. Inoltre, anche in questo caso, il ricorso si limitava a riproporre censure già vagliate e disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte d’Appello, che aveva giustificato il diniego sulla base della gravità del reato e del contegno negativo tenuto dall’imputato dopo essere stato colto in flagranza.
Terzo Motivo: Discrezionalità del Giudice di Merito
Infine, il terzo motivo, relativo alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla severità della pena e sulla concessione delle attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è esercitata in modo congruo e logico, con specifico riferimento alla gravità della condotta e all’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine del processo penale di legittimità. Il ruolo della Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di custode della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici (violazione di legge o vizio di motivazione) e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni difensive già esaminate e respinte, né può chiedere alla Suprema Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. La ripetitività, la genericità e la tendenza a sollecitare un riesame del merito rendono, come in questo caso, il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non è una terza occasione per discutere i fatti, ma un’opportunità per controllare la legalità della decisione. La dichiarazione di inammissibilità non solo chiude definitivamente la vicenda processuale con la conferma della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione rafforza il principio secondo cui le valutazioni di merito, se adeguatamente motivate, sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado, delineando chiaramente i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile quando è meramente riproduttivo di argomentazioni già valutate e respinte nei gradi precedenti, quando sollecita una rivalutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità), o quando è generico e non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la gravità del reato o concedere le attenuanti generiche?
No, la valutazione sulla gravità della condotta, sulla dosimetria della pena e sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può sindacare tale valutazione solo se manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4108 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4108 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ty/uf
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di un anno di arresto per il reato di cui all’art. 73 d. Igs. n 159 del 2011.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza, avendo la Corte territoriale evidenziato come la tesi difensiva, oggi riproposta, per cui il COGNOME sarebbe stato colto alla guida del veicolo all’interno di un’area privata aveva trovato oggettiva smentita negli atti del processo e nel verbale di arresto (pag. 3).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, sollecitando una rivisitazione di elementi fattuali, ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari (gravità del reato desumibile anche dal negativo contegno assunto dal COGNOME dopo essere stato colto nella flagranza del reato) con i quali il ricorrente omette di confrontarsi incorrendo anche nel vizio di aspecificità.
Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della dosimetria sanzionatoria e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento alla gravità della condotta ed all’assenza di positivi elementi valorizzabili ai fini della mitigazione della dosimetri sanzionatoria, o della concedibilità delle circostanze innominate, è incensurabile in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presiden