Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, rispettivamente, alla pronuncia assolutoria in relazione ai reati di cui all’art.189 commi 6 e 7 C.d.S. in ragione della particolare tenuità del fatto e, in via di subordine, in relazione alla statuizione concernente la trasmissione degli atti al Prefetto competente, in quanto prospettava la esigenza della applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto declinati in fatto, assertivi e assolutamente privi di specificità in tutte le loro art !azioni.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Milano, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità sia nel riconoscere l’elemento soggettivo dei reati, sia nell’escludere la causa di giustificazione dello stato di necessità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell’alveo dell’art. 131-bis cod. pen. vedano sul punto le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).
Il terzo motivo assume la errata formulazione del provvedimento di trasmissione degli atti a prefetto competente, dal momento che la stessa parte ricorrente riconosce l’autonomia decisionale dell’organo amministrativo nella adozione delle sanzioni amministrative accessorie connesse alle violazioni contestate. Ritiene la Corte che anche tale articolazione risulti inammissibile laddove il giudice distrettuale non anticipa, con l’ordine di trasmissione, nessun giudizio, né vincoli in alcun modo l’autorità profettizia sull’an o il quantum della sanzione amministrativa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid