Ricorso Inammissibile: Quando le Richieste Tardive Sigillano il Destino del Processo
L’esito di un processo non è mai scontato, ma le regole procedurali che lo governano sono ferree. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la strategia difensiva debba essere costruita sin dal primo grado di giudizio. Il caso analizzato riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per evasione, dove i motivi di appello sono stati giudicati tardivi o infondati, portando a una secca conferma della decisione precedente. Esaminiamo i dettagli di questa vicenda processuale per comprendere i principi applicati dai giudici supremi.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del Codice Penale) dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa si basava su tre argomenti principali: l’eccessività della pena inflitta, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e, infine, la mancata concessione di una sanzione sostitutiva alla detenzione.
I Motivi del Ricorso e la Regola del Ricorso Inammissibile
Il ricorso si articolava su tre punti critici, ognuno dei quali è stato attentamente vagliato dalla Suprema Corte:
1. Eccessività della Pena: La difesa sosteneva che la pena fosse sproporzionata. Tuttavia, la Corte ha ritenuto tale motivo generico e manifestamente infondato, poiché i giudici di merito avevano già motivato la loro decisione, basandosi sulla gravità della condotta e sull’intensità dell’intenzione colpevole (dolo), fissando una pena solo leggermente superiore al minimo previsto dalla legge.
2. Particolare Tenuità del Fatto: Veniva lamentata la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. Su questo punto, la Cassazione è stata categorica: la richiesta era inammissibile perché presentata per la prima volta in sede di legittimità. Le questioni nuove non possono essere introdotte davanti alla Suprema Corte.
3. Sanzione Sostitutiva: Analogamente, il motivo relativo alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva è stato dichiarato inammissibile. La ragione è semplice e perentoria: tale sanzione non era mai stata richiesta dall’imputato nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a questi motivi, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni, ma si ferma a un livello preliminare, verificando che il ricorso rispetti i requisiti di legge. In questo caso, la violazione delle regole procedurali è stata fatale per l’esito dell’impugnazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine del diritto processuale penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti o presentare nuove istanze. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
La Corte ha specificato che il motivo sulla pena era ‘generico’ perché non contestava specificamente le ragioni dei giudici dei gradi precedenti. Per quanto riguarda l’art. 131 bis e la sanzione sostitutiva, la motivazione è ancora più netta: il processo ha una struttura a tappe e ciò che non viene richiesto o contestato nei tempi e nei modi giusti non può essere recuperato in Cassazione. La strategia difensiva deve essere completa fin dall’inizio; non si possono ‘conservare’ argomenti per l’ultimo grado di giudizio.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale: le porte della Corte di Cassazione si aprono solo per vizi di legittimità e non per riesaminare il merito o per introdurre questioni mai dibattute prima. Un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: nel processo penale, ogni fase ha le sue regole e le sue preclusioni, e ignorarle può avere conseguenze definitive e onerose.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché uno dei motivi era generico e manifestamente infondato, mentre gli altri due introducevano questioni (l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. e di una sanzione sostitutiva) che non erano mai state sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
No, l’ordinanza stabilisce chiaramente che una simile richiesta è inammissibile se dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Deve essere presentata e discussa nei gradi di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32326 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32326 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso.
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivo, avente ad oggetto l’eccessività della pena, che, in ragione della gravità della condotta e dell’intensità del dolo è stata determinata dai Giudici di merito di primo grado in misura leggermente superiore al minimo edittale.
La censura avente ad oggetto la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è inammissibile perché dedotta per la prima volta in questa sede.
Dèl pari inammissibile è il motivo relativo alla mancata applicazione della sanzióne sostitutiva, la quale non è mai stata richiesta dall’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/05/2025.