Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi ritenuti nuovi e generici. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza della specificità degli atti di impugnazione nel processo penale.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso per Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per tentato furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. La presunta violazione delle norme sulla testimonianza indiretta da parte degli agenti di polizia giudiziaria (art. 195 c.p.p.).
2. La mancata applicazione delle pene sostitutive per le pene detentive brevi (art. 20 bis c.p.), lamentando un vizio di motivazione da parte del giudice d’appello.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che nessuno dei due motivi potesse superare il vaglio di ammissibilità.
L’Analisi della Corte e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Cassazione ha esaminato separatamente i due motivi, giungendo a una conclusione netta per entrambi. La decisione finale si è basata su principi consolidati della procedura penale che regolano la struttura e il contenuto dei mezzi di impugnazione.
Il Primo Motivo: Una Questione Processuale Mai Sollevata Prima
Per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 195 c.p.p. sulla testimonianza indiretta, la Corte ha rilevato due difetti insuperabili. In primo luogo, l’eccezione era manifestamente infondata perché, durante il processo, la difesa non aveva mai richiesto di attivare le procedure previste dalla norma, come l’esame della fonte diretta.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, il motivo è stato considerato “inedito”. Questo significa che la questione, così come specificamente articolata nel ricorso, non era mai stata sollevata nei motivi d’appello. La Cassazione ha chiarito che non è ammissibile presentare per la prima volta nel giudizio di legittimità una censura che non ha formato oggetto del precedente grado di giudizio.
Il Secondo Motivo: La Genericità della Censura
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione delle pene sostitutive, è stato giudicato inammissibile. La Corte lo ha definito “generico” perché, di fatto, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un motivo di ricorso, per essere specifico, non può essere una semplice ripetizione, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata, evidenziando il punto in cui il giudice avrebbe sbagliato.
La Cassazione ha sottolineato che, nel caso di specie, mancava una reale correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e la motivazione della sentenza d’appello. Questa carenza di specificità, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., conduce inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio secondo cui il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Per questo, i motivi di ricorso devono essere chiari, specifici e pertinenti. Non è possibile introdurre questioni nuove che avrebbero dovuto essere discusse nei gradi di merito, né limitarsi a ripetere argomenti già vagliati senza criticare in modo specifico la logica della sentenza impugnata. L’inammissibilità è la sanzione processuale per la violazione di queste regole, che garantiscono l’efficienza e la funzione del sistema delle impugnazioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi forense. La preparazione di un atto di impugnazione richiede uno studio approfondito della sentenza che si intende contestare. È essenziale che ogni motivo di gravame sia autosufficiente e contenga una critica puntuale e argomentata, dimostrando non solo il presunto errore del giudice, ma anche la sua decisività ai fini della decisione. Evitare motivi nuovi o generici non è solo una questione di forma, ma la condizione essenziale per superare il vaglio di ammissibilità e ottenere un esame nel merito del proprio ricorso inammissibile altrimenti destinato al rigetto.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era ‘inedito’, ovvero sollevava una questione processuale mai presentata in appello, e ‘manifestamente infondato’. Il secondo motivo era ‘generico’, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dal giudice precedente, senza una specifica critica alla sentenza impugnata.
È possibile introdurre un nuovo argomento difensivo per la prima volta nel ricorso per Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è ammissibile introdurre per la prima volta in Cassazione una questione che non è stata oggetto dei motivi di appello. Il ricorso per Cassazione serve a controllare la legittimità della decisione di secondo grado, non a introdurre nuove tematiche.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non contiene una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata, ma si limita a ripetere le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio. Manca, in sostanza, una correlazione diretta tra le argomentazioni della sentenza e le censure mosse dal ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14293 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo in data 31 maggio 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Marsala in ordine al reato di tentato furto aggravato ( riqualificata la originaria imputazione di furto consumato).
-Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente eccepisce la violazione di legge processuale di cui all’ad 195 cod. proc. pen. quanto al divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria – è:
-manifestamente infondato (pag.3) nei limiti in cui , come risulta dal verbale del 18/11/23, non vi è stata richiesta di procedere ai sensi dell’art 195 cod. proc pen.;
inedito, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione.
-Rilevato che il secondo motivo di ricordo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 20 bis cod. pen. – è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag.4 in cui il Giudice di gravame nel determinare la pena da infliggere al ricorrente non ha trascurato elementi a questo favorevoli.); la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2024