Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
Il ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più tecnici del processo penale davanti alla Corte di Cassazione. Con la recente ordinanza n. 44537/2023, i giudici supremi hanno ribadito i rigorosi paletti che un ricorso deve superare per essere esaminato nel merito, offrendo importanti chiarimenti sulla specificità dei motivi e sulla valutazione delle circostanze attenuanti. Questo caso, riguardante una condanna per traffico di stupefacenti, diventa un’utile guida per comprendere perché non basta essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una sua riforma in Cassazione.
I Fatti del Processo
Due soggetti erano stati condannati in primo e secondo grado per reati associativi finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti e per specifici episodi di spaccio, commessi in diverse località siciliane tra il 2013 e il 2016. La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la pronuncia di condanna del Tribunale. Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, lamentando, tra le altre cose, un’errata valutazione delle prove a carico (travisamento della prova) e un vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e il Rischio del Ricorso Inammissibile
I ricorsi presentati dagli imputati si concentravano su due aspetti principali:
1. Responsabilità Penale: Uno dei ricorrenti sosteneva che i giudici di merito avessero travisato le prove, interpretandole in modo errato per affermare la sua colpevolezza.
2. Attenuanti Generiche: Entrambi gli imputati criticavano la decisione della Corte d’Appello di non concedere loro le circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione fornita dai giudici insufficiente.
Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, i motivi erano formulati in modo da non superare il vaglio di ammissibilità. Essi non contenevano una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si limitavano a proporre una lettura alternativa delle prove, un’operazione preclusa nel giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
La Critica ai Motivi d’Appello
Il Collegio ha ribadito che un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello o una richiesta di riesame del merito. È necessario, invece, che l’atto di impugnazione si confronti criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziando specifici vizi di legge o di logica. Nel caso di specie, il motivo relativo al travisamento della prova è stato giudicato come un tentativo di ottenere una ‘rilettura del compendio istruttorio’, attività che non compete alla Corte di Cassazione.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Particolarmente interessante è il chiarimento fornito riguardo al diniego delle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.). La Corte ha spiegato che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare gli elementi per concedere o negare tale beneficio. Non è tenuto a dare una risposta analitica a ogni singola argomentazione difensiva. È sufficiente che indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ha ritenuto ‘ostativi’ alla concessione delle attenuanti o a un diverso giudizio di bilanciamento con le aggravanti. In altre parole, la motivazione può essere sintetica, purché dia conto del percorso logico seguito dal giudice.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della pronuncia si basano sull’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità dei ricorsi basati su motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati. La Cassazione, citando precedenti giurisprudenziali, ha sottolineato che i motivi devono essere specifici e non possono limitarsi a una critica generica o a una diversa interpretazione dei fatti. Il ricorso deve ‘scandire’ la critica alle argomentazioni della decisione impugnata, un requisito che nel caso in esame è mancato del tutto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un approccio tecnico e rigoroso. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Le conclusioni pratiche sono chiare:
* Specificità dei motivi: Un ricorso deve individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata, evitando critiche generiche o la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
* Discrezionalità sulle attenuanti: La decisione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche è difficilmente censurabile in Cassazione se supportata da una motivazione logica, anche se sintetica, che indichi gli elementi ostativi prevalenti.
* Conseguenze dell’inammissibilità: Un ricorso inammissibile comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non erano specifici e mancavano di un’analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una rilettura delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Cosa ha chiarito la Corte riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha specificato che il giudice non è obbligato a confutare ogni singola argomentazione difensiva per negare le attenuanti generiche. È sufficiente che la motivazione indichi gli elementi preponderanti che ostacolano la concessione del beneficio, dimostrando un percorso logico coerente.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro ciascuno) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44537 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44537 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COMISO il DATA_NASCITA
NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato, con riguardo a tali imputati, la pronuncia del Tribunale di Catania del 9 gennaio 2020 di condanna per i reati di cui agli artt.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Vittoria e Catani dal 10 dicembre 2014 e per COGNOME fino al 12 aprile 2015) e di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. n.309/90 (in Vittoria dal 2015 fino al 5 luglio 2016 per COGNOME e tra il 15 marzo 2013 e il 8 novembre 2013 per COGNOME);
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (travisamento prove su responsabilità per COGNOME NOME e vizio di motivazione su circostanze attenuanti generiche per entrambi) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza;
considerato, in particolare, che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME propone una rilettura del compendio istruttorio, non ammissibile in fase di legittimità;
considerato, con riguardo alle altre censure, che la ratio della disposizione di cui all’art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti o a un diverso giudizio di bilanciamento;
che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023