Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per essere esaminato, un ricorso deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, e non una semplice ripetizione di argomenti già discussi. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, che comporta una condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Analizziamo il caso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e i requisiti di un’impugnazione efficace.
I fatti del processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato ha sollevato tre motivi di ricorso davanti alla Corte di Cassazione, contestando la sua dichiarazione di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In particolare, i primi due motivi miravano a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Il terzo motivo, invece, criticava la decisione di non applicare le attenuanti, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La decisione della Corte di Cassazione: un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti necessari per essere esaminati, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha spiegato dettagliatamente perché il ricorso fosse destinato all’inammissibilità, offrendo spunti importanti sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione.
### I limiti del giudizio di legittimità e il divieto di ‘rilettura’ dei fatti
I primi due motivi sono stati giudicati inammissibili per due ragioni principali. In primo luogo, essi erano una ‘pedissequa reiterazione’ degli argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere un semplice ‘copia e incolla’ dell’atto di appello; deve, invece, contenere una critica argomentata e specifica proprio contro le motivazioni della sentenza di secondo grado. In secondo luogo, i motivi miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. La Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio nel merito, ma un giudizio di ‘legittimità’. Non può, quindi, ‘rileggere’ gli elementi di prova o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica o giuridicamente errata.
### La discrezionalità del giudice sulle attenuanti generiche
Anche il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, dedotto dalle parti. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva legittimamente negato le attenuanti valorizzando i precedenti penali specifici dell’imputato e la sua condotta non collaborativa, ritenendo tali elementi prevalenti su ogni altro.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non è una sede per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove, né può limitarsi a riproporre le stesse difese già vagliate nei gradi precedenti. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve individuare e criticare in modo mirato i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. In assenza di tali requisiti, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con un aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi erano una mera ripetizione di argomentazioni già respinte in appello, mancando di una critica specifica alla sentenza impugnata, e perché tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti del processo. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non condurre un nuovo giudizio sul merito della vicenda.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente il diniego facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali specifici dell’imputato e la sua condotta non collaborativa, senza essere obbligata a considerare tutti gli elementi addotti dalla difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LATINA il 22/02/1976
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME osservato che i primi due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il di cui all’art. 648 cod. pen., non sono consentiti, perché fondati su argomen si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in ap puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagg. 3-4 della sent impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparen in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomen avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il primo motivo, inoltre, non è consentito dalla legge in se di legittimità anche sotto altro profilo, tenuto conto che tende ad ottene inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi lo giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento atteso che il rife alla dichiarazione confessoria è uno solo tra gli elementi costituenti il comp probatorio utilizzato dal giudice ai fini dell’affermazione della respons dell’odierno ricorrente;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ri degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 64 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazio delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sen impugnata, ove si richiamano i precedenti penali specifici e la condotta collaborativa dell’imputato), anche considerato il principio affermato da qu Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il di della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutt elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli at sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.