Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi non Proposti in Appello
Quando si affronta un processo penale, ogni fase ha le sue regole e i suoi termini. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di presentare tutte le proprie difese al momento giusto, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile. Questo caso, riguardante reati di ricettazione e truffa commessi tramite assegni smarriti, illustra perfettamente come la strategia processuale debba essere costruita grado per grado, senza lasciare nulla al caso o all’ultimo momento.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per diversi reati. In particolare, gli veniva contestato:
* Ricettazione (art. 648 c.p.): per aver ricevuto un assegno di provenienza delittuosa, denunciato come smarrito.
* Truffa (art. 640 c.p.): per aver utilizzato un altro assegno, anch’esso denunciato smarrito, per pagare della merce, inducendo in errore il venditore.
* Un’ulteriore ipotesi di ricettazione: per aver ricevuto lo stesso assegno utilizzato per la truffa.
La Corte di Appello aveva confermato la condanna, ritenendo provata la colpevolezza dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso e il Principio del Devoluto
La difesa dell’imputato ha sollevato diverse questioni dinanzi alla Suprema Corte:
1. Violazione del principio del ne bis in idem: Si sosteneva che l’imputato fosse già stato giudicato per alcuni dei reati contestati con una precedente sentenza, passata in giudicato.
2. Mancanza di prova: Si lamentava che la colpevolezza per la ricettazione fosse stata dedotta unicamente dalla mancata fornitura di una spiegazione plausibile sulla provenienza degli assegni.
3. Contraddittorietà della motivazione: Un motivo generale che riassumeva le presunte illogicità della sentenza d’appello.
Il punto cruciale, tuttavia, risiedeva nel primo motivo. La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile su questo punto, applicando un principio fondamentale del nostro sistema processuale. L’eccezione di ne bis in idem non era mai stata sollevata durante il processo d’appello. Poiché la sentenza precedente era del 2020 e l’udienza d’appello del 2022, la difesa aveva avuto tutto il tempo per presentare tale questione. Proporla per la prima volta in Cassazione è proceduralmente scorretto, in quanto il giudizio di legittimità può vertere solo su questioni già sottoposte al giudice del gravame (il cosiddetto ‘effetto devolutivo’ dell’appello).
La Valutazione degli Indizi e il Diritto al Silenzio
Anche gli altri motivi di ricorso sono stati respinti. La Corte ha chiarito che, sebbene il diritto al silenzio sia un presidio difensivo inviolabile, esso non impedisce al giudice di merito di trarre conclusioni logiche dall’assenza di spiegazioni alternative di fronte a un quadro indiziario solido. Nel caso di specie, il possesso e l’utilizzo di assegni denunciati come smarriti costituivano indizi gravi, precisi e concordanti. L’imputato non aveva fornito alcuna versione alternativa dei fatti nei gradi di merito, facendolo solo tardivamente con il ricorso per cassazione. Di conseguenza, le argomentazioni della Corte d’Appello sono state ritenute logiche e coerenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. La motivazione principale si basa sulla tardività delle eccezioni sollevate. Non è possibile introdurre nel giudizio di Cassazione questioni nuove, che non siano state oggetto del dibattito processuale in appello. Questo serve a garantire l’ordine e la progressione del processo, evitando che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
La Corte ha inoltre ribadito che la valutazione delle prove è compito del giudice di merito. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica e non manifestamente contraddittoria, come nel caso in esame, la Cassazione non può intervenire per riesaminare i fatti. L’univocità e la concorrenza degli indizi a carico dell’imputato non erano state scalfite dalle tardive giustificazioni proposte solo in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto e per chiunque affronti un processo: ogni difesa, ogni eccezione e ogni argomentazione deve essere tempestivamente presentata nel grado di giudizio competente. Attendere la Cassazione per sollevare questioni cruciali è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori costi.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un’eccezione come quella del ne bis in idem (divieto di doppio processo)?
No. La sentenza stabilisce che questioni come il
ne bis in idem, se non rilevabili d’ufficio, devono essere sollevate nel giudizio di appello. Proporle per la prima volta in Cassazione rende il motivo di ricorso inammissibile, in quanto la Suprema Corte non può pronunciarsi su questioni non devolute alla cognizione del giudice precedente.
Il diritto al silenzio dell’imputato impedisce al giudice di valutare la mancanza di spiegazioni alternative di fronte a prove a carico?
No. Sebbene il diritto al silenzio sia una garanzia fondamentale, la sentenza chiarisce che ciò non impedisce ai giudici di merito di rilevare l’assenza di spiegazioni plausibili da parte dell’imputato di fronte a un quadro indiziario grave e concordante. La mancanza di una versione difensiva può rafforzare la valutazione degli indizi.
Cosa succede quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base alla sentenza, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44823 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44823 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sen della Corte di Appello di Palermo del 6/10/2022, che aveva confermato sentenza di condanna dell’imputato per i reati di cui agli art. 648 comma 2 pen. (capo b: per avere ricenvto un assegno di provenienza delittuosa oggett denuncia di smarrimento da parte di COGNOME NOME), 640 cod. pen.(cap c: per avere pagato la merce ricevuta dalla ditta RAGIONE_SOCIALE assegno n. 3700659535-01 denunciato smarrito in data 15.12.2015), e 648 cod pen. (capo d: per avere ricevuto l’assegno n.3700659535-01 denunciat smarrito in data 15.12.2015 da RAGIONE_SOCIALE).
1.1 Il difensore osserva che per i reati di cui ai capi c) e d) NOME già condannato con sentenza della Corte di appello di Palermo n. 4400/2020 d 24 novembre 2020
1.2 Il difensore lamenta che per le ricettazioni di cui ai capi b) e d), la appello aveva fatto discendere la prova della colpevolezza dell’imputato d mancata allegazione di fatti a sua discolpa, affermando che COGNOME dovuto avere il dubbio circa la lecita provenienza degli assegni, considerare che il mancato pagamento dei titoli era avvenuto per assenza fondi e poi per le denunce di smarrimento presentate da COGNOME COGNOME COGNOME quanto al reato di cui al capo c), il difensore osserva che mancava u dispositivo conseguente ad una attività fraudolenta dell’imputato.
1.3 Il difensore eccepisce la contraddittorietà e la manifesta illogici sentenza, alla luce dei motivi sopra prospettati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è inammissibile.
1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per non essere st proposto in appello: infatti, la sentenza prodotta su cui si fonda l’eccezio ne bis in idem è stata emessa il 24 novembre 2020, mentre l’udienza avanti la Corte di appello del presente procedimento è del 6 ottobre 2022, per cui poteva il difensore proporre l’eccezione in sede di conclusioni; ne consegue sul punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono es dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice dì abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla s cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e gr giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (
2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745)
1.2 Sul secondo e terzo motivo di ricorso la Corte di appello ha osservato che il ricorrente aveva la disponibilità di assegni denunciati come smarriti , usati in modo del tutto avulso dalla disciplina della circolazione dei titoli di credit osservando anche che tale condotta integrava il reato di truffa(pag.3 sentenza impugnata); nessun altro onere motivazione aveva la Corte di appello sulla ricettazione, visto che con l’atto di appello si era contestata soltanto la sussistenza del reato di truffa; deve inoltre essere chiarito che il diritto al silenz è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all’imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l’assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall’imputato, proposte soltanto con il ricorso per cassazione.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2023