Ricorso Inammissibile: Quando Dimenticare un Motivo in Appello Costa Caro
Nel processo penale, la precisione e la completezza degli atti sono fondamentali. Un’omissione in una fase del giudizio può avere conseguenze definitive nelle fasi successive. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla mancata proposizione di una censura specifica nel grado di appello, cristallizzando di fatto la decisione impugnata. Analizziamo questa ordinanza per comprendere un principio cardine della procedura penale.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava due questioni principali. La prima riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La seconda, invece, contestava la decisione del giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’effettivo risarcimento del danno.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo però a conclusioni molto diverse per ciascuno. Questa duplice analisi evidenzia la differenza tra una censura infondata nel merito e una proceduralmente inammissibile.
La Questione della Particolare Tenuità del Fatto
Sul primo punto, i Giudici hanno ritenuto il motivo manifestamente infondato. Hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis. Il giudice di merito aveva infatti esplicitato le ragioni per cui l’episodio contestato non poteva essere considerato di “particolare tenuità” sotto il profilo oggettivo, applicando correttamente i principi giuridici del caso. Di fronte a una motivazione congrua, la Corte di Cassazione non può riesaminare il fatto, ma solo verificare la correttezza del ragionamento giuridico.
La Decisività dei Motivi d’Appello e l’Inammissibilità
Il secondo motivo di ricorso ha avuto un esito differente e perentorio: l’inammissibilità. La Corte ha rilevato che la contestazione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno non era stata sollevata come specifico motivo di appello nel precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio procedurale cruciale, sancito dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state proposte nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
La censura del ricorrente non rientrava in tale categoria. Di conseguenza, non avendola sollevata davanti alla Corte d’Appello, il ricorrente aveva perso la possibilità di farla valere in sede di legittimità. La Corte ha specificato che, qualora il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza d’appello fosse stato incompleto, sarebbe stato onere del ricorrente contestarlo specificamente, cosa che non è avvenuta. Questo ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del motivo e, di conseguenza, dell’intero ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: l’importanza di strutturare in modo completo ed esaustivo l’atto di appello. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere eccepito in quella sede. Dimenticare o tralasciare una censura in appello equivale, nella maggior parte dei casi, a rinunciarvi per sempre. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sanzione processuale, ma anche la conseguenza diretta di una strategia difensiva incompleta, con l’ulteriore effetto della condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il secondo motivo, relativo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, non era stato sollevato come specifico motivo nel precedente grado di appello, in violazione dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione un aspetto della sentenza non criticato in appello?
No, non è possibile sollevare in Cassazione motivi che non siano stati dedotti nell’atto di appello, a meno che non si tratti di questioni che la legge permette di rilevare d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre al rigetto del ricorso senza un esame del merito, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40776 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40776 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si censura il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è ma infondato, in quanto con motivazione esente da vizi, il giudice di merito ha esplicita del suo convincimento (si veda pagina 2), facendo applicazione di corretti argomenti g fini dell’esclusione della particolare tenuità dell’episodio contestato sotto il profi
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la decisione di subord concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del dann consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previam come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato ne impugnata (si veda pagina 1), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare speci nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente