Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22498 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22498 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
l ‘ udito il difensore
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 novembre 2019, il Tribunale di Catanzaro condannava NOME COGNOME per i reati a lui ascritti, di cui ai capi M), N) ed O), previ riqualificazione di quest’ultimo. Ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen., il Tribunale determinava la pena in sette anni di reclusione.
Con sentenza del 28 febbraio 2023, la Corte di appello di Catanzaro, adita dall’imputato, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuto che il Tribunale di era incorso in errore di calcolo, rideterminava la pena in sei anni e dieci mesi di reclusione, confermando la sentenza di condanna per il resto.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce violazione di legge, in relazione all’art. 63, comma 4, cod. pen. Il ricorrente afferma che i giudici del merito avrebbero dovuto applicare solo la circostanza aggravante ad effetto speciale più grave, come dispone l’art. 63, comma 4, cod. pen., norma che stabilisce l’eventualità dell’aumento per l’altra aggravante ad effetto speciale. Nel caso in esame, la circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen., è stata dichiarata equivalente alle attenuanti generiche, ma l’aumento della pena in applicazione dell’altra aggravante ad effetto speciale, l’aggravante mafiosa (già prevista dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con nnodific:azioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e ora prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen.) essendo solo eventuale, come dispone l’art. 63, comma 4, cod. pen., avrebbe comportato una specifica motivazione, che secondo la difesa sarebbe mancante. Ad ogni modo, per la difesa, la concessione delle attenuanti generiche avrebbe dovuto impedire l’aumento di pena per l’altra aggravante.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., deduce violazione di legge con riferimento all’aggravante mafiosa sopra indicata. Il ricorrente afferma che, attesa l’impossibilità di giungere all’equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e
l’aggravante mafiosa, la diminuzione di pena derivante dal riconoscimento delle attenuanti generiche andava operata sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente all’applicazione di entrambi le aggravanti, come previsto dall’ultima parte dell’art. 7 sopra citato. In ogni caso, essendo l’aggravante in parola una circostanza ad effetto speciale, in quanto meno grave dell’altra aggravante ritenuta sussistente, il giudice del merito non avrebbe dovuto applicarla, come disposto dall’art. 63, comma 4, cod. pen.
La difesa del ricorrente ha presentato atto conclusionale con il quale insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc’ pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, ciò che accade anche in ipotesi di generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306 – 01).
1.2. In accoglimento del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve osservarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le questioni ora proposte con i motivi di ricorso per cassazione non furono proposte con l’atto di appello.
Pertanto, tali motivi di ricorso devono considerarsi inammissibili.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 GLYPH la GLYPH ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023.