Ricorso inammissibile: quando riproporre gli stessi motivi non paga
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da errori strategici nella difesa, in particolare dalla semplice riproposizione di argomenti già respinti nei gradi precedenti. Il caso riguarda un imputato condannato per tentato furto, la cui richiesta di revisione davanti alla Suprema Corte è stata bloccata sul nascere. Analizziamo le ragioni dietro questa decisione e le lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo essere stato condannato dal Tribunale, vedeva la sua pena parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, che riqualificava il reato da furto consumato a tentato furto, rideterminando la sanzione. Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione basandosi su due principali doglianze: la violazione di legge per il mancato riconoscimento di un legittimo impedimento a comparire a un’udienza e il mancato accoglimento della richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza tipica in caso di inammissibilità del ricorso.
Analisi del Ricorso Inammissibile: Le Ragioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri procedurali e sostanziali che meritano un approfondimento.
La Reiterazione dei Motivi di Appello
Il primo motivo di ricorso, relativo al presunto legittimo impedimento, è stato giudicato inammissibile perché ‘reiterativo’. In altre parole, l’imputato aveva già sollevato la stessa identica questione davanti alla Corte d’Appello, che l’aveva esaminata e respinta con adeguata motivazione. La Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non può riesaminare questioni già decise nel merito, a meno che non vengano denunciati vizi specifici nella motivazione del giudice precedente, cosa che in questo caso non è avvenuta. Riproporre la stessa argomentazione senza nuovi profili di diritto equivale a chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta. Questo rende il motivo del ricorso inammissibile.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo, riguardante l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato definito ‘manifestamente infondato’. La Corte ha rilevato che l’imputato aveva precedenti penali specifici, ovvero condanne passate per reati simili. La norma sulla particolare tenuità del fatto richiede, tra le altre condizioni, che il comportamento del reo non sia ‘abituale’. La presenza di precedenti specifici è considerata dalla giurisprudenza un elemento ostativo alla concessione del beneficio, in quanto indice di una tendenza a delinquere che contrasta con la natura eccezionale e occasionale del fatto lieve che la norma intende tutelare.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. Per il primo punto, si sottolinea che il giudizio di legittimità non consente di riproporre censure già formulate in appello e adeguatamente vagliate dalla corte territoriale. Questo principio mira a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito. Per il secondo punto, la motivazione è anकरata a un dato oggettivo: i precedenti penali specifici dell’imputato. Questi rappresentano un ostacolo insormontabile per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., rendendo la doglianza del ricorrente palesemente priva di fondamento giuridico.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali. Primo, il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legge o di motivazione specifici e non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfitte in appello. Secondo, l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un beneficio accessibile a chiunque, ma è strettamente subordinato alla valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato, in cui i precedenti penali giocano un ruolo decisivo. La decisione finale di inammissibilità con condanna alle spese serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti per un’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile perché ‘reiterativo’?
Un ricorso è considerato inammissibile per questo motivo quando si limita a riproporre le stesse questioni e argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuovi vizi di legittimità o difetti di motivazione della sentenza impugnata.
Perché i precedenti penali specifici impediscono l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Perché l’articolo 131-bis del codice penale richiede che il comportamento dell’autore del reato non sia abituale. La presenza di condanne precedenti per reati simili (specifici) è considerata un indicatore di abitualità, che è incompatibile con la concessione del beneficio, pensato per illeciti occasionali e di minima gravità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PANTELLERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa da Tribunale di Marsala, ha riqualificato il delitto di furto contestato all’imputato fattispecie tentata e ha ridetermiNOME la pena inflitta;
Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire all’udienza del 14.11.2019, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo di censure già formulate in sede di ap e adeguatamente vagliate dalla corte territoriale;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamen violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso l’imputato è gravato da precedenti penali specifici, ostativi alla concessione beneficio richiesto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024