Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Sono Solo Ripetitivi
Nel sistema giudiziario italiano, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione viene respinta prima ancora di essere esaminata nel merito, ovvero quando si configura un ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda una condanna per ricettazione di un ciclomotore, dove l’imputato ha visto la sua istanza rigettata perché basata su motivi meramente ripetitivi di argomenti già trattati nel grado precedente.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, emessa dalla Corte d’Appello di Milano, per il reato di ricettazione previsto dall’art. 648 del codice penale. L’accusa era relativa al possesso di un ciclomotore di provenienza illecita. La difesa dell’imputato, nel giudizio di secondo grado, aveva già sollevato specifiche questioni sia sulla prova della sua responsabilità sia sulla possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte d’Appello aveva respinto tali argomentazioni, confermando la condanna con una motivazione dettagliata.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Nonostante la chiara posizione della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali, entrambi duramente censurati dai giudici di legittimità.
Il Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni sulla Responsabilità
Il primo motivo di ricorso contestava la valutazione della Corte d’Appello sul giudizio di responsabilità. La Cassazione, tuttavia, ha liquidato la doglianza come “manifestatamente reiterativa”. In pratica, l’avvocato non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e motivatamente respinte nel giudizio d’appello. I giudici hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse già spiegato in modo esauriente le circostanze del rinvenimento del bene che ne attestavano il possesso da parte dell’imputato.
Il Secondo Motivo: Un ricorso inammissibile per l’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, con cui si lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., ha subito la stessa sorte. La Suprema Corte lo ha definito “manifestamente infondato oltre che reiterativo”. La Corte d’Appello, infatti, aveva già fornito una spiegazione logica e coerente per negare la causa di non punibilità, basandosi su due elementi specifici: il valore non trascurabile del mezzo e la personalità negativa dell’imputato. Riproporre la stessa richiesta senza criticare specificamente la logica della motivazione precedente si è rivelata una strategia processuale inefficace.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni, senza evidenziare vizi specifici di legittimità (come una violazione di legge o un difetto di motivazione palese), non assolve alla sua funzione e viene, di conseguenza, dichiarato inammissibile. Questa decisione riafferma l’esigenza di un approccio tecnico e critico nella redazione dei ricorsi, che devono attaccare la struttura logico-giuridica della decisione precedente, non semplicemente contestarne il risultato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione presentino elementi di novità e criticità specifica rispetto a quanto già deciso e motivato. La mera riproposizione di tesi difensive già vagliate non solo è inutile ai fini dell’accoglimento del ricorso, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi sull’individuazione di reali vizi di legittimità della sentenza, evitando di trasformare la Corte di Cassazione in un’ulteriore sede per la discussione del merito dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente ripetitivi e infondati, limitandosi a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte in modo motivato dalla Corte d’Appello.
Quali erano le ragioni per cui non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità non è stata applicata a causa di due elementi specifici valutati dalla Corte d’Appello: il valore del ciclomotore rubato e la personalità negativa dell’imputato.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36804 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36804 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME SPESA NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., per ricettazione del ciclomotore, è manifestatamente reiterativo in ordine agli specifici argomenti della motivazione di cui a pag. 3 ove si sottolineano le particolari circostanze del rinvenimento del bene che ne attestavano il possesso da parte dell’imputato;
considerato che il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che reiterativo avendo la corte spiegato a pag. 4 della motivazione l’impossibilità di riconoscere la causa di non punibilità in relazione al valore del mezzo e della negativa personalità dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.