Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Sconnessi dalla Realtà Processuale
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e coerenza. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione basata su argomenti non pertinenti alla condanna sia destinata a fallire, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo caso, riguardante la detenzione di stupefacenti, sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso strettamente legati ai fatti e alle questioni giuridiche della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso: Detenzione di Stupefacenti e Sfruttamento Familiare
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per la detenzione di una considerevole quantità di marijuana, pari a quasi duemila dosi. La gravità della condotta era accentuata dalle modalità con cui il reato era stato commesso: l’imputato aveva nascosto la sostanza stupefacente presso l’abitazione del proprio fratello, approfittando del legame familiare. Inoltre, aveva reso dichiarazioni confessorie e autoaccusatorie solo dopo che il procedimento penale era già stato avviato a carico del fratello, un comportamento che denotava una notevole spregiudicatezza.
L’Appello in Cassazione: un Ricorso Inammissibile per Incoerenza
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Errata riqualificazione del fatto: Si lamentava una presunta riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 625 n. 5 c.p. (furto aggravato), senza che fosse stato garantito il contraddittorio. Questo motivo è stato immediatamente giudicato dalla Corte come totalmente incoerente, poiché la condanna riguardava la violazione del Testo Unico sugli stupefacenti e non un furto.
2. Diniego delle attenuanti e applicazione della recidiva: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche e di applicare l’aggravante della recidiva.
La palese estraneità del primo motivo rispetto all’oggetto del giudizio ha contribuito in modo decisivo a qualificare l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazioni nette e precise. In primo luogo, ha evidenziato l’assoluta mancanza di coerenza del primo motivo, che contestava una qualificazione giuridica (il furto aggravato) mai entrata nel processo.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza del tutto inconsistente. La Corte d’Appello aveva infatti ampiamente e logicamente motivato le proprie decisioni:
– L’applicazione della recidiva era giustificata dai numerosi precedenti penali del ricorrente.
– Il diniego delle attenuanti generiche era fondato sulla gravità oggettiva del fatto (l’enorme quantità di droga, pari a 1.828 dosi) e sulla spregiudicatezza dimostrata dall’imputato, che non solo aveva coinvolto il fratello, ma aveva confessato solo per alleggerire la posizione di quest’ultimo a processo già iniziato.
Di fronte a motivi così palesemente infondati e incoerenti, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze e Insegnamenti
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito, ma un controllo di legittimità. I motivi presentati devono essere specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Impugnare una sentenza con argomenti slegati dal suo contenuto o manifestamente infondati non solo è inutile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il primo motivo era totalmente incoerente con la sentenza impugnata (contestava un reato di furto aggravato mentre la condanna era per detenzione di stupefacenti) e il secondo motivo era manifestamente infondato, dato che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato le sue decisioni.
Su quali basi la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato il diniego sulla base di due elementi principali: la gravità del fatto, data l’ingente quantità di marijuana detenuta (1.828 dosi), e la spregiudicatezza dell’imputato, che aveva nascosto la droga a casa del fratello e aveva confessato solo a processo già avviato contro quest’ultimo.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11524 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11524 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 25/07/1990
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 37071/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per la detenzione di marijuana;
Rilevato che l’imputato presenta un primo motivo di ricorso relativo alla riqualificazione del f ai sensi dell’art. 625 n. 5 cod. pen., senza contraddittorio e un secondo motivo relativo al dinie delle generiche e all’applicazione della recidiva;
Rilevato che il primo motivo non è coerente con la sentenza che ha a oggetto la violazione del Testo Unico degli stupefacenti e non il furto aggravato e che il secondo motivo è del tutto inconsistente avendo spiegato la Corte territoriale l’applicazione della recidiva per i numero precedenti penali e il diniego delle generiche per la gravità del fatto (detenzione di marijua pari a 1.828 dosi) e la spregiudicatezza dimostrata (l’imputato si era avvalso dell’abitazione d fratello per nascondere lo stupefacente e aveva reso dichiarazioni confessorie e autoaccusatorie solo a processo avviato a carico del fratello);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente