Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni. È fondamentale che i motivi dell’impugnazione siano nuovi, specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Cassazione chiarisce che la semplice ripetizione degli argomenti già bocciati in appello conduce a una sola conclusione: un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per una serie di reati gravi, tra cui truffa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, falso pluriaggravato e sostituzione di persona. La sua responsabilità penale era stata accertata sia dal Giudice dell’udienza preliminare sia, successivamente, dalla Corte d’Appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado.
L’imputato, non rassegnato alla condanna, decideva di tentare l’ultima carta, proponendo ricorso per cassazione tramite il proprio difensore.
Il Ricorso in Cassazione e il Problema dei Motivi Generici
L’unico motivo di ricorso si concentrava su un aspetto specifico: la contestazione della recidiva. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato a non escludere questa aggravante, non valorizzando adeguatamente il comportamento “resipiscente” (cioè di pentimento e ravvedimento) tenuto dall’imputato dopo i fatti. A prova di ciò, venivano citati un percorso terapeutico intrapreso e l’ammissione di responsabilità.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, questo argomento non era nuovo. Era stato già presentato in appello e la Corte territoriale lo aveva puntualmente esaminato e respinto. La difesa, in sede di legittimità, si era limitata a riproporlo senza aggiungere elementi di critica specifici contro le argomentazioni della sentenza d’appello. Questo ha trasformato l’impugnazione in un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte sulla questione del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha rigettato il ricorso con una motivazione netta e instransigente. I giudici hanno spiegato che i motivi presentati erano viziati per due ragioni principali.
In primo luogo, essi si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. In altre parole, l’avvocato si era limitato a un “copia e incolla” delle argomentazioni precedenti, senza confrontarsi con le ragioni per cui la Corte d’Appello le aveva rigettate. In secondo luogo, i motivi sono stati giudicati “non specifici e apparenti”. Questo significa che non assolvevano alla funzione tipica di un ricorso in cassazione, che è quella di svolgere una critica argomentata e precisa contro la sentenza impugnata. Il ricorso era, di fatto, slegato dalle motivazioni del provvedimento che intendeva contestare.
Per la Cassazione, non è consentito in sede di legittimità riproporre le stesse questioni di fatto già valutate dai giudici di merito, sperando in una nuova e più favorevole valutazione. Il ruolo della Suprema Corte è quello di controllare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio.
Le Conclusioni: L’Importanza di Motivi Specifici nel Ricorso
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’appello e il ricorso per cassazione non sono la stessa cosa. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi presentati alla Suprema Corte siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti non solo è inutile, ma comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già discussi e respinti dalla Corte d’Appello. Inoltre, erano considerati non specifici e apparenti, in quanto non formulavano una critica argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva che i giudici avrebbero dovuto escludere l’aggravante della recidiva, valorizzando il suo comportamento post-reato, caratterizzato da un percorso terapeutico e dall’ammissione di responsabilità.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45379 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45379 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare di Vercelli che ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di truffa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione, falso pluriaggravato e sostituzione di persona.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, proposto per erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e per vizio di motivazione, censura la mancata valorizzazione, ai fini dell’esclusione della recidiva, del comportamento resipiscente assunto dall’imputato dopo il fatto, come testimoniato dal programma terapeutico intrapreso e dall’ammissione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che non solo si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, ma che sono anche non specifici e apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza in verifica, risultando non correlati alle ragioni esposte in motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/07/2023.