Ricorso Inammissibile: Perché la Mera Ripetizione dei Motivi Porta alla Sconfitta in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è fondamentale saperle esporre nel modo corretto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa nascere dalla semplice riproposizione dei motivi già discussi in appello, evidenziando l’importanza di una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato contestava la sua condanna sotto diversi profili, tra cui la qualificazione giuridica del fatto, il mancato riconoscimento di un’ipotesi attenuata del reato e, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha presentato cinque distinti motivi di ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto in toto le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, è estremamente istruttiva sui requisiti formali e sostanziali di un ricorso di legittimità.
Le Motivazioni: il Principio di Specificità del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno rigettato i motivi di ricorso. La Corte ha sottolineato un difetto comune a quasi tutte le censure mosse dall’imputato: la mancanza di specificità.
La Critica alla “Pedissequa Reiterazione” dei Motivi
I primi quattro motivi di ricorso sono stati liquidati come una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Secondo la Cassazione, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza formulare una critica mirata e argomentata contro la specifica motivazione della sentenza d’appello. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice copia del precedente atto di impugnazione. Esso deve, invece, assolvere alla funzione di criticare la decisione impugnata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. In assenza di tale critica, i motivi sono considerati non specifici, ma solo apparenti, e come tali determinano un ricorso inammissibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, purché sia esente da evidenti illogicità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica per il suo diniego, rendendo la censura inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre una lezione fondamentale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per cassazione. La vittoria o la sconfitta si giocano spesso sulla capacità di andare oltre la semplice riproposizione delle proprie tesi. È necessario un confronto critico e puntuale con le ragioni della sentenza che si intende impugnare. Ignorare questo principio significa esporsi a una quasi certa dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e alla chiusura definitiva del caso. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del dialogo tra le parti e il giudice di legittimità.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e respinti in appello, mancando così di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre gli stessi argomenti dell’appello nel ricorso per cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorso per cassazione deve contenere una critica puntuale alle motivazioni della sentenza di secondo grado, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici. La semplice ripetizione rende i motivi solo apparenti e quindi inammissibili.
Come deve motivare un giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione, per essere considerata legittima, si basi sugli elementi ritenuti decisivi e sia priva di evidenti illogicità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento avuto riguardo alla mancanza di una ricostruzione alternativa della vicenda offerta dall’imputato o allegata dalla difesa), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare pag. 5 e 6, della sentenza impugnata);
ritenuto che il quinto motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez.
6,.n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; . Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il
Consigliere Estensore COGNOME
Il COGNOME ente