Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi proposti siano specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio cruciale: la semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte in appello rende il ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la logica che guida la Corte di Cassazione nel suo ruolo di giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato. L’imputato, dopo la condanna in primo grado, si era rivolto alla Corte d’Appello, che aveva parzialmente riformato la sentenza escludendo una delle circostanze aggravanti contestate (quella di cui all’art. 625 n.7 cod. pen.), rideterminando la pena ma confermando nel resto la condanna. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su tre distinti motivi.
Analisi del ricorso e delle sue censure
Il ricorrente lamentava principalmente tre aspetti della decisione di secondo grado:
1. L’erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento del reato nella sua forma tentata anziché consumata.
2. Un vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti residue.
3. Un ulteriore vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di una specifica attenuante.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha esaminato questi motivi con un occhio critico, giungendo a una conclusione netta.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di argomentazioni chiare e consolidate. Per quanto riguarda il primo e il terzo motivo, i giudici hanno osservato che essi non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. La Corte d’Appello aveva già affrontato e respinto puntualmente tali questioni con una motivazione ritenuta logica e priva di vizi, e come tale non sindacabile in sede di legittimità. In pratica, non si possono ripresentare le stesse identiche lamentele sperando in un risultato diverso senza sollevare specifiche critiche alla logica della sentenza d’appello.
Sul secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha richiamato un principio giurisprudenziale consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, implicitamente superando e disattendendo tutti gli altri. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello era stata giudicata esente da illogicità evidenti, rendendo la censura infondata.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza sottolinea un insegnamento fondamentale per la pratica legale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, dove si contesta l’applicazione della legge e la logicità della motivazione. Riproporre argomenti già vagliati e respinti, senza evidenziare un vizio specifico nel ragionamento del giudice precedente, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la condanna che diventa definitiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché due dei tre motivi erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, la cui motivazione è stata giudicata logica e corretta.
Come deve motivare un giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la Corte, non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, respingendo implicitamente gli altri, purché il ragionamento sia privo di evidenti illogicità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventa definitiva e non più modificabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47100 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALEM ADEL CUI CODICE_FISCALE nato il 05/09/1991
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia del primo grado di giudizio, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art.625 n.7 con rideterminazione della pena confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi tentata del reato, e il terzo motivo con cui si lamenta vizio di motivazione circa la mancata concessione della circostanza di cui all’art. 62 comma 4 cod. pen., sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotl:i in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione immune da vizi logici e come tale insindacabile (p.4).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente rileva vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze generiche prevalenti, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il GLYPH l’ere etensore
COGNOME Il Presidente