Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’esito di un processo penale può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile è uno degli ostacoli più comuni nel percorso verso la Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso può essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito, sottolineando due errori strategici fondamentali: l’introduzione di nuovi motivi e la manifesta infondatezza delle censure.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole per una serie di reati legati al falso, in particolare per falsità materiale in certificati e attestazioni, nonché per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, rideterminando la pena a seguito dell’assoluzione per un altro capo d’imputazione. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La difesa dell’imputato ha articolato il proprio ricorso su due punti principali, entrambi però destinati a scontrarsi con i rigidi paletti del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: La Grossolanità del Falso
Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione riguardo alla responsabilità penale. La difesa sosteneva che il falso documentale fosse talmente grossolano da non poter ingannare nessuno, un argomento che, se accolto, avrebbe potuto escludere la punibilità. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio procedurale insanabile: questa specifica argomentazione non era mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono introdurre nuove strategie difensive, ma una sede di legittimità dove si controlla la corretta applicazione del diritto da parte dei giudici precedenti.
Il Secondo Motivo: Le Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, l’imputato contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedergli le circostanze attenuanti generiche. Questo è un punto spesso dibattuto, poiché la concessione di tali attenuanti è ampiamente discrezionale. Anche in questo caso, però, la Cassazione ha ritenuto il motivo non meritevole di accoglimento, definendolo “manifestamente infondato”.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato in modo chiaro e conciso le ragioni della sua decisione, ribadendo principi consolidati della giurisprudenza.
Sul primo motivo, ha affermato che non è consentito dalla legge dedurre in sede di legittimità violazioni che non sono state prospettate in precedenza. Questa regola serve a garantire l’ordine processuale e ad evitare che la Cassazione si trasformi in un’ulteriore sede per riesaminare i fatti. Il ricorso, sotto questo profilo, è stato quindi giudicato inammissibile.
Sul secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il suo orientamento costante. Per motivare il diniego di tale beneficio, non è necessaria una disamina analitica di tutti gli elementi potenzialmente favorevoli all’imputato. È invece sufficiente che il giudice di merito fornisca un “congruo riferimento” agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua scelta. Nel caso di specie, la Corte d’Appello lo aveva fatto in modo adeguato, rendendo la censura del ricorrente palesemente infondata e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza offre due lezioni pratiche fondamentali. In primo luogo, l’importanza di strutturare una strategia difensiva completa fin dal primo grado, poiché le argomentazioni omesse non potranno, di norma, essere recuperate in Cassazione. In secondo luogo, conferma che la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche è difficilmente sindacabile in sede di legittimità, a patto che sia sorretta da una motivazione logica e coerente, anche se sintetica.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, sulla base di quanto stabilito nell’ordinanza, non è consentito dalla legge sollevare in sede di legittimità violazioni di legge o vizi di motivazione che non sono stati dedotti nelle fasi precedenti del giudizio.
Cosa è sufficiente per un giudice per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata citata nel provvedimento, per motivare il diniego del beneficio è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36119 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal N3p ,i; N,rd Tribunale di1:4~4 ne confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo B) e per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. (capo C), e lo assolveva dal reato di cui all’art. 497 cod. pen. (capo A), procedendo alla conseguente rideterrninazione della pena;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell’imputato, attesa la grossolanità del falso documentale presentato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025