Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Possono Essere Esaminati
Nel complesso iter della giustizia penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, risultando in un ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non sono nuovi, sono infondati o, come nel caso di specie, non sono stati sollevati nel giusto momento processuale.
I Fatti del Caso: Resistenza, Lesioni e Documento Falso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per una serie di reati gravi: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e falsità materiale commessa da privato. Secondo l’accusa, l’uomo si era opposto con violenza a un controllo, causando lesioni agli agenti e utilizzando un documento contraffatto.
La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua responsabilità penale, basandosi su prove solide, tra cui il riconoscimento certo da parte di un operatore di polizia che aveva avuto modo di osservarlo attentamente durante le concitate fasi dell’operazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre principali argomenti:
1. Errata identificazione: Un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sua identificazione come autore materiale dei reati di resistenza e lesioni.
2. Mancata perizia sul documento: La doglianza per l’omessa disposizione di una perizia tecnica sul documento ritenuto falso, che a suo dire ne avrebbe potuto dimostrare l’autenticità.
3. Diniego delle attenuanti generiche: La contestazione della decisione dei giudici di merito di non concedergli le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi e li ha rigettati tutti, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e, in un caso, del tutto nuovi e quindi irrituali.
L’inammissibilità è una sanzione processuale severa che impedisce alla Corte di esaminare la fondatezza delle critiche mosse alla sentenza impugnata. Comporta inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Le Motivazioni
Analizziamo punto per punto le ragioni della decisione della Cassazione.
Il primo motivo, relativo all’identificazione, è stato considerato inammissibile perché non si confrontava realmente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva spiegato in modo ampio e logico perché l’identificazione fosse certa, e il ricorso si limitava a riproporre una critica generica già adeguatamente confutata.
Il secondo motivo, riguardante la mancata perizia, è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale, ma di fondamentale importanza: la questione non era mai stata sollevata prima. Né durante il processo di primo grado, né con l’atto d’appello, la difesa aveva richiesto una perizia sul documento. Proporre tale richiesta per la prima volta in Cassazione è vietato, poiché la Suprema Corte giudica la legittimità delle decisioni precedenti sulla base degli atti e delle richieste già formulate, non su elementi nuovi.
Infine, anche il terzo motivo sulle attenuanti generiche è stato respinto. La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era adeguata. I giudici avevano infatti spiegato di aver tenuto conto della consistenza della condotta dell’imputato e di non aver ravvisato elementi tali da giustificare una mitigazione della pena. La decisione del giudice di merito sulla concessione o meno delle attenuanti è ampiamente discrezionale e può essere censurata in Cassazione solo in caso di motivazione assente o palesemente illogica, cosa non avvenuta in questo caso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: le strategie difensive vanno definite e portate avanti sin dai primi gradi di giudizio. Non è possibile ‘conservare’ argomenti o richieste per poi giocarle per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una possibile riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. La vicenda sottolinea l’importanza di strutturare l’atto di appello in modo completo e specifico, affrontando ogni punto della sentenza che si intende contestare, pena la preclusione di poterlo fare nell’ultimo grado di giudizio.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all’omessa perizia proprio perché non era stato dedotto in appello, confermando che non si possono introdurre nuove questioni nel giudizio di legittimità.
Cosa succede se i motivi di ricorso sono una semplice ripetizione di quelli già respinti in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata ma si limita a riproporre critiche già adeguatamente confutate, come avvenuto per il primo motivo relativo all’identificazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di non concedere le attenuanti generiche?
La Corte può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata per negare le attenuanti, pertanto la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21179 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337, 477 e 482 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati, non dedotti e riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione con riferiment all’identificazione del ricorrente quale autore materiale dei reati di resistenza a pubb ufficiale e lesioni, non si confronta con la sentenza impugnata, che dà ampiamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell’affermazione della responsabilità penale ricorrente, riconosciuto con certezza dal verbalizzante che aveva avuto modo di osservarlo attentamente durante la lunga fase delle operazioni;
osservato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la omessa perizia sul documento falso, è inammissibile perché non dedotto in appello (né con l’atto introduttivo né in sede dibattimentale);
rilevato che in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui al terzo motivo, adeguata risulta la motivazione sul punto resa dalla Corte di appello ch dopo aver evidenziato la consistenza della condotta, ha ritenuto insussistenti elementi tali mitigare la pena ritenuta adeguata e, pertanto, dando conto delle ragioni alla base dell mancata concessione della richiesta attenuante;
rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024