Ricorso Inammissibile: Quando un Motivo d’Appello Dimenticato Costa Caro
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale formulare in modo completo e tempestivo i motivi di impugnazione. Un errore in questa fase può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di riesame e comportando ulteriori conseguenze economiche. Analizziamo il caso per capire meglio questo importante principio processuale.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. A seguito della decisione della Corte d’Appello di Genova, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unica doglianza sollevata dinanzi alla Suprema Corte riguardava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, circostanze che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte: la Regola del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione non si è basata sulla valutazione se le attenuanti fossero o meno meritate, ma su un vizio procedurale ben preciso. La richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, infatti, non era stata inclusa tra i motivi presentati nel precedente atto di appello. Questo ha reso il successivo ricorso in Cassazione inaccettabile.
Le Motivazioni: Il Principio di Devoluzione nell’Appello
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, cristallizzato nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano già state proposte nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
In altre parole, l’appello trasferisce al giudice superiore solo le questioni specificamente indicate nei motivi di impugnazione (effetto devolutivo). Se una determinata censura, come la mancata concessione delle attenuanti, non viene mossa davanti alla Corte d’Appello, si presume che l’imputato abbia accettato quella parte della sentenza di primo grado. Di conseguenza, non è più possibile sollevare tale questione per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione. Il risultato è, appunto, un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza sottolinea l’importanza strategica della redazione dell’atto di appello. L’avvocato difensore ha il compito di analizzare minuziosamente la sentenza di primo grado e di articolare in modo completo ed esaustivo tutti i possibili motivi di contestazione. Dimenticare di inserire una doglianza significa perderla per sempre. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una lezione severa sull’importanza del rigore e della precisione nella pratica legale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La ragione è che l’unico motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, non era stato precedentemente sollevato come motivo nell’atto di appello, violando così una regola procedurale.
Cosa stabilisce l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale?
Questa norma sancisce che non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi di ricorso che non siano stati dedotti nel precedente grado di appello, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7123 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35409/23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che in relazione all’unica doglianza, relativa alla omessa applicazione del attenuanti generiche, essa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc pen., come si evince dall’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024